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Stupefacenti: spaccio di lieve entità e rideterminazione della pena – Sezioni Unite 42858/2014

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Cassazione Penale, Sezioni Unite, 14 ottobre 2014 (ud. 29 maggio 2014), n. 42858
Presidente Santacroce, Relatore Ippolito, P.G. Cedrangolo

Sono state depositate il 14 ottobre 2014 le motivazioni della sentenza con cui, lo scorso 29 maggio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate in ordine alla rideterminazione della pena in seguito ad una sentenza che abbia dichiarato l‘illegittimità costituzionale di una norma penale sostanziale diversa dalla norma incriminatrice.

Come è noto, ci si riferisce agli effetti sul giudicato della sentenza della Corte costituzionale 15 novembre 2012 n. 251 che ha dichiarato illegittimo l’art. 69, comma quarto, c.p., nella parte in cui esclu­deva il giudizio di prevalenza della circostanza attenuante prevista dall’art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 sulla recidiva ex art. 99, quarto comma, stesso codice.

Ricordiamo, infatti, che il 31 gennaio 2014 era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:

«Se la dichiarazione della illegittimità costituzionale di norma penale sostanziale, diversa dalla norma incriminatrice (nella specie l’art. 69 c.p., comma 4, in parte de qua, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2012), comporti, ovvero no, la rideterminazione della pena in executivis, così vincendo la preclusione del giudicato».

La Corte ha risposto in maniera affermativa osservando che chi è stato condannato ad una pena determinata anche alla luce del citato divieto di prevalenza, poi dichiarato illegittimo, ha subito la applicazione di una «pena illegittima sia sotto un profilo oggettivo, in quanto derivante dalla applicazione di una norma di diritto penale sostanziale dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale dopo la sentenza irrevocabile, sia sotto il profilo soggettivo, in quanto, almeno per una sua parte, non potrà essere positivamente finalizzata alla rieducazione del condannato e costituirà, anzi, un ostacolo al perseguimento di tale scopo perché sarà inevitabilmente avvertita come ingiusta da chi la sta subendo, per essere stata determinata dal giudice nell’esercizio dei suoi legittimi poteri, ma imposta da un legislatore che ha violato la Costituzione».

Il diritto fondamentale alla libertà personale – scrive la Corte – «deve prevalere sulla intangibilità del giudicato, sicchè devono essere rimossi gli effetti ancora perduranti della violazione conseguente alla applicazione di tale norma incidente sulla determinazione della pena, dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale dopo la sentenza irrevocabile».

Il compito di rimuovere tale illegittimità compete al giudice dell’esecuzione, che deve procedere a quel giudizio che era stato illegittimamente inibito al giudice del merito dal divieto poi ritenuto costituzionalmente illegittimo. Ovviamente – precisano i giudici – il giudice dell’esecuzione non avrà la stessa libertà del giudice del merito, dovendo procedere nei limiti in cui gli è consentito dalla pronuncia di cognizione: ossia potrà pervenire al giudizio di prevalenza sempre che lo stesso non sia stato precedentemente escluso nel giudizio per ragioni di merito (cioè indipendentemente dal divieto di prevalenza di cui all’art. 69 comma 4 c.p.).; in altri termini, le valutazioni del giudice dell’esecuzione non potranno contraddire quelle del giudice del merito così come risultanti dal testo della sentenza irrevocabile.

Infine, ove il giudice dell’esecuzione ritenga prevalente sulla recidiva la circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ai fini della rideterminazione della pena dovrà tenere conto del testo di tale disposizione come ripristinato a seguito della sentenza Corte Cost. n. 32 del 2014 che, come è noto, ha dichiarato l’illegittimità della legge Fini Giovanardi.

In conclusione, sono stati affermati i seguenti principi di diritto:

  1. L’irrevocabilità della sentenza di condanna non impedisce la rideterminazione della pena in favore del condannato, quando interviene la dichiarazione d’illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sul trattamento sanzionatorio, e quest’ultimo non sia stato interamente eseguito, pur se il provvedimento ‘correttivo’ da adottare non è a contenuto predeterminato;
  2. Il giudice dell’esecuzione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2012, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui vietava di valutare prevalente la circostanza attenuante di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen., può affermare la prevalenza dell’attenuante anche compiendo attività di accertamento, sempre che tale valutazione non sia stata esclusa dal giudice della cognizione;
  3. Al pubblico ministero, in ragione delle sue funzioni istituzionali, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2012, spetta il compito di richiedere al giudice dell’esecuzione l’eventuale rideterminazione della pena inflitta anche in applicazione dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., nel testo dichiarato costituzionalmente illegittimo, pur se il trattamento sanzionatorio sia già in corso di attuazione.

Redazione Giurisprudenza Penale

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