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Dolce e Gabbana: la sentenza della Corte di Cassazione

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La terza sezione penale della Corte di Cassazione, all’esito dell’udienza del 24 ottobre 2014, ha annullato senza rinvio la sentenza con cui lo scorso aprile la Corte di Appello di Milano aveva riconosciuto gli stilisti Dolce e Gabbana responsabili di evasione fiscale (art. 5 D. Lgs. 74/2000 – Omessa dichiarazione) attraverso un’operazione di cd. esterovestizione (ricorrendo, cioè, ad una società che, pur avendo formalmente sede legale all’estero, ha in realtà collocazione effettiva in Italia).

Il Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione aveva chiesto la conferma della sentenza di condanna osservando come gli imputati fossero perfettamente consapevoli di ciò che stavano facendo, ossia «una evasione fiscale realizzata con una esterovestizione in una sede fittizia, quella del Lussemburgo, che non era operativa dal momento che tutto veniva deciso a Milano».

Ricordiamo che gli imputati erano stati condannati in appello nonostante il Pubblico ministero presso la Corte di Appello ne avesse chiesto la assoluzione definendo la vicenda un’operazione «perfettamente lecita» compiuta da «un grande gruppo industriale presente nel mondo che, nel 2004, pensa in grande e decide di trasferirsi nel Paese con la Borsa più vivace in Europa, il Lussemburgo»; «è vero – aveva ammesso il pubblico ministero nella requisitoria davanti alla Corte di Appello – che con il trasferimento in Lussemburgo gli stilisti sono passati da una tassazione del 45 per cento ad una del 4 ma, se come cittadino e contribuente italiano posso indispettirmi per questo risultato, come operatore della legge devo spogliarmi da ogni pregiudizi».

Nella attesa che vengano depositate le motivazioni della sentenza di annullamento senza rinvio della Corte di Cassazione mettiamo a disposizione le sentenze di primo grado e di appello:

Redazione Giurisprudenza Penale

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