Art. 7 CEDU e principio di retroattività favorevole: il c.d.“margine di apprezzamento” anche alla luce della recente ordinanza in tema di confisca urbanistica
Il presente articolo si pone come contributo all’analisi dell’evoluzione interpretativa che si è sviluppata in ordine al rango da attribuire al principio di retroattività favorevole, avendo particolare riguardo al c.d. “margine di apprezzamento” lasciato al giudice nazionale quando sorge un’esigenza di bilanciamento di contrapposti interessi.
In particolare, analizzato il rapporto tra il principio di retroattività favorevole e l’art. 7 C.E.D.U., si intende porre l’attenzione sulla sussistenza o meno, in capo al giudice nazionale, di un obbligo di attenersi alle norme della suddetta Convenzione, come interpretate dai giudici di Strasburgo, o se possa riconoscersi un margine di autonomia nel verificare che l’interpretazione data dalla Corte e.d.u. non sia tale da determinare un’irragionevole compressione di diritti costituzionalmente tutelati.
A questa disamina seguirà l’analisi della posizione espressa dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza di rimessione alla Consulta della questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, co. 2, D.P.R. n 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), come interpretato dalla Corte e.d.u. nella sentenza del 17 settembre 2009, resa nel caso Varvara c. Italia.