ARTICOLIdelitti contro la pubblica amministrazioneDIRITTO PENALEIN PRIMO PIANOParte speciale

Ancora sul peculato d’uso nel caso di utilizzo del telefono d’ufficio per fini personali

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Cassazione Penale, Sez. VI, 10 novembre 2014 (ud. 24 settembre 2014), n. 46282
Presidente Milo, Relatore Bassi, P.G. Cedrangolo

Con la pronuncia numero 46282, depositata il 10 novembre 2014, la sesta sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi, aderendo all’orientamento recentemente confermato dalle Sezioni Unite, in ordine alla configurabilità del reato di peculato d’uso (art. 314 comma 2 c.p.) nel caso di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che abbia utilizzato il telefono d’ufficio per fini personali.

I giudici prendono le mosse ricordando come, in tema di peculato, le Sezioni Unite abbiano recentemente chiarito che la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono d’ufficio per fini personali al di fuori dei casi d’urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d’uso se produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell’ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative (v. Cass. Pen., Sezioni Unite, n. 19054 del 20/12/2012, Le Sezioni Unite sull’uso del telefono d’ufficio per ragioni personali: è peculato d’uso).

Il raggiungimento della soglia della rilevanza penale – si legge nelle motivazioni – presuppone necessariamente l’offensività del fatto, che, nel caso del peculato d’uso, si realizza con la produzione di un apprezzabile danno al patrimonio della p.a. o di terzi ovvero con una concreta lesione della funzionalità dell’ufficio: eventualità quest’ultima che potrà, ad esempio, assumere autonomo determinante rilievo nelle situazioni regolate da contratto c.d. “tutto incluso”. L’uso del telefono d’ufficio per fini personali, economicamente e funzionalmente non significativo, deve considerarsi, quindi penalmente irrilevante.

La Corte si sofferma, inoltre, sulla struttura del peculato d’uso: considerando che la fattispecie implica l’immediata restituzione della cosa, la valutazione del giudice non può che essere riferita alle singole condotte poste in essere, salvo che le stesse, per l’unitario contesto spazio-temporale, non vadano di fatto a costituire una condotta inscindibile.  In altri termini, secondo l’insegnamento dato dalle Sezioni Unite, in caso di uso indebito, per scopi personali, dell’utenza telefonica di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità per ragioni d’ufficio, ciascuna telefonata compiuta con l’apparecchio di servizio integra un’autonoma condotta di peculato d’uso, rispetto alla quale dovrà dunque essere compiuta la verifica di offensività e, quindi, di rilevanza penale del fatto; ciò salvo che, per l’unitario contesto spaziotemporale, le plurime chiamate non possano ritenersi integrare un’unica ed indivisibile condotta.

E’ connaturale alla fattispecie di peculato d’uso che l’agente agisca all’esclusivo fine di fare un uso momentaneo della cosa e che questa, dopo l’uso, sia stata immediatamente restituita: come chiarito dalle Sezioni Unite nella già ricordata sentenza, l’elemento della “fisica” sottrazione della res alla sfera di disponibilità e controllo della pubblica amministrazione non è essenziale, in quanto estraneo allo specifico scopo perseguito dal legislatore, di tal che il peculato d’uso risulta configurabile anche nel caso in cui l’apparecchio non esca mai dalla materiale disponibilità della pubblica amministrazione e, nondimeno, il telefono assegnatogli per le esigenze dell’ufficio sia utilizzato dal pubblico agente per fini personali. Tuttavia, proprio la struttura della fattispecie del peculato d’uso, presupponendo l’uso momentaneo, è inconciliabile con un uso prolungato della cosa altrui (Cass. Sez. 6, n. 1862 del 20/10/1992, Riggio Rv. 193529).

Cercando di esemplificare – afferma la Corte – potrà ravvisarsi un’unitaria condotta di peculato d’uso allorchè le plurime telefonate siano state compiute nello stesso giorno o in un arco temporale ristretto o ancora se, pur in un intervallo più ampio, l’utilizzo dell’apparecchio di servizio da parte dell’agente sia così intenso e senza soluzioni di continuità da poter considerare le diverse chiamate, in quanto cosi ravvicinate nel tempo, espressione di una condotta unitaria.

Redazione Giurisprudenza Penale

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