ARTICOLIDIRITTO PENALEParte generale

In tema di concorso anomalo ex art. 116 c.p. – Cass. Pen. 37256/2014

Cassazione Penale, Sez. I, 8 settembre 2014 (ud. 14 aprile 2014), n. 37256
Presidente Chieffi, Relatore Casa, P.G. Spinaci

Con la pronuncia numero 37256 la prima sezione penale ha affrontato il tema dei presupposti del cd. concorso anomalo di cui all’art. 116 c.p. secondo il quale qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione.

Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità – scrivono i giudici – in tema di concorso anomalo ex art. 116 c.p., ai fini dell’affermazione della responsabilità per il reato diverso commesso dal compartecipe, è necessaria la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto solo il reato meno grave e l’evento diverso, nel senso che quest’ultimo deve essere oggetto di possibile rappresentazione in quanto logico sviluppo, secondo l’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, di quello concordato, senza peraltro che l’agente abbia effettivamente previsto ed accettato il relativo rischio, poiché in tal caso ricorrerebbe l’ipotesi di concorso ex art. 110 cod. pen.

Quanto al tipo di prognosi postuma sulla prevedibilità del diverso reato commesso dal concorrente, questa andrà effettuata in concreto – e non in astratto – valutando, dunque, la personalità dell’imputato e le circostanze ambientali nelle quali l’azione si è svolta.

Sulla componente psichica del cd. “concorso anomalo”, essa si colloca in un’area compresa tra la mancata previsione di uno sviluppo in effetti imprevedibile (situazione nella quale la responsabilità resta esclusa), e l’intervenuta rappresentazione dell’eventualità che il diverso evento potesse verificarsi, anche in termini di mera possibilità o scarsa probabilità (situazione nella quale si realizza un’ordinaria fattispecie concorsuale su base dolosa).

La norma dell’art. 116 c.p. si applica, dunque, quando l’imputato, pur non avendo previsto la commissione del diverso illecito da parte dei concorrenti, avrebbe potuto rappresentarsene l’eventualità se, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, avesse fatto uso della dovuta diligenza. Lo stabilire se sussistano o meno i presupposti del concorso ai sensi dell’art. 116 c.p., costituisce giudizio di fatto che, se congruamente motivato, è incensurabile in sede di giudizio di legittimità.

Giurisprudenza costante. Tra i precedenti giurisprudenziali conformi:

– Cass. pen. Sez. V, 18-06-2013, n. 34036 (rv. 257251) secondo cui in tema di concorso anomalo, ai fini dell’affermazione della responsabilità per il reato diverso commesso dal compartecipe, è necessaria la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l’evento diverso, nel senso che quest’ultimo deve essere oggetto di possibile rappresentazione in quanto logico sviluppo, secondo l’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, fermo restando che la prognosi postuma sulla prevedibilità del diverso reato commesso dal concorrente va effettuata in concreto, valutando la personalità dell’imputato e le circostanze ambientali nelle quali l’azione si è svolta. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la sentenza di appello che aveva escluso la configurabilità del concorso anomalo del compartecipe in una rissa aggravata rispetto all’omicidio commesso da uno dei partecipanti che era armato, ma per ragioni di servizio, in quanto guardia giurata in procinto di recarsi sul posto di lavoro, sul presupposto che appariva del tutto ragionevole, in base anche ai rapporti di amicizia con la vittima, ritenere che l’arma non sarebbe stata usata);

– Cass. pen. Sez. V, 08-07-2009, n. 39339 (rv. 245152) secondo cui sussiste la responsabilità a titolo di concorso anomalo, ex art. 116 cod. pen., in ordine al reato più grave e diverso da quello voluto qualora vi sia la volontà di partecipare con altri alla realizzazione di un determinato fatto criminoso ed esista un nesso causale nonché psicologico tra la condotta del soggetto che ha voluto solo il reato meno grave e l’evento diverso, nel senso che quest’ultimo deve essere oggetto di possibile rappresentazione in quanto logico sviluppo, secondo l’ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, di quello concordato, senza peraltro che l’agente abbia effettivamente previsto ed accettato il relativo rischio, poiché in tal caso ricorrerebbe l’ipotesi di concorso ex art. 110 cod. pen.; inoltre, la prognosi postuma sulla prevedibilità del diverso reato commesso dal concorrente va effettuata in concreto, valutando la personalità dell’imputato e le circostanze ambientali nelle quali si è svolta l’azione (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha affermato la responsabilità dell’imputato – che si era rivolto al “clan” per reclamare la ‘punizionè di soggetto che aveva esploso colpi d’arma da fuoco contro il proprio esercizio commerciale – ai sensi dell’art. 116 cod. pen., in ordine al reato di cui all’art. 575 cod. pen., pur avendo evidenziato che mancavano elementi per affermare che l’imputato fosse stato informato della deliberazione dei concorrenti di usare le armi e pur essendo il mandato a punire la vittima specifico (rottura di una mano) e proveniente da soggetto con posizione di superiorità nei confronti degli esecutori materiali).

Redazione Giurisprudenza Penale

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