ARTICOLICONTRIBUTIDalle Sezioni UniteDIRITTO PROCESSUALE PENALEIndagini e processo

Astensione dalle udienze camerali e difensore della persona offesa: quando è il rappresentato a condizionare l’esercizio del diritto al rinvio

Cassazione Penale, Sezioni Unite, ud. 30 ottobre 2014
Presidente Santacroce, Relatore Franco

In attesa del deposito delle motivazioni, segnaliamo la recente informazione provvisoria diffusa dal servizio novità della Corte di Cassazione secondo la quale le Sezioni Unite hanno dato risposta negativa al quesito “Se, in relazione alle udienze camerali, in cui la partecipazione delle parti non è obbligatoria, il giudice sia tenuto a disporre il rinvio della trattazione in presenza della tempestiva dichiarazione di astensione del difensore della persona offesa, legittimamente proclamata dagli organismi di categoria”. La questione era stata rimessa dalla Quarta Sezione Penale con ordinanza n. 18575/2014 in forza del contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto.

Secondo l’impostazione tradizionale, infatti, l’adesione all’astensione dalle udienze camerali sarebbe del tutto irrilevante, sul presupposto che il legittimo impedimento del difensore – tale dovendosi qualificare lo “sciopero” di categoria – non rileva nei procedimenti ex art. 127 c.p.p., ove i difensori, il pubblico ministero e le altre parti interessate sono sentiti solo se compaiono.

Tale impostazione è stata messa in discussione per effetto della regolamentazione della materia e, segnatamente, in seguito alla delibera del 13 dicembre 2007 con la quale la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi essenziali ha ritenuto l’idoneità del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati adottato il 4 aprile 2007. In particolare, numerose pronunce hanno ritenuto determinante per conclusioni opposte a quella tradizionale il contenuto dell’art. 3 del menzionato codice, evidenziando che tale norma, senza nulla espressamente disporre in merito alla rilevanza dell’astensione nei procedimenti camerali, si limita piuttosto a prevedere determinate modalità di dichiarazione o comunicazione affinché la mancata comparizione dell’avvocato “all’udienza o all’atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché non obbligatoria” sia considerata come “legittimo impedimento”.

Così, con sentenza n. 1826/14, la Sesta Sezione Penale ha affermato in capo al difensore che aderisca all’astensione di categoria un vero e proprio diritto al rinvio dell’udienza nei procedimenti a partecipazione facoltativa, e dunque non solo quando l’adesione alla protesta venga manifestata nei giudizi di appello relativi a procedimenti definiti in primo grado con rito abbreviato, ma anche con riferimento a tutti i procedimenti a partecipazione eventuale aventi le medesime caratteristiche, come ad esempio i giudizi di opposizione avverso le richieste di archiviazione ex artt. 409 – 410 c.p.p.

E ciò sul duplice presupposto: da un lato, che l’astensione costituisce un diritto di libertà dei singoli e dei gruppi che ispira l’intera prima parte della Costituzione, a condizione tuttavia che sia esercitata nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge; dall’altro, che il diritto al rinvio dell’udienza è tale in virtù del “valore di normativa secondaria alla quale occorre conformarsi”, già attribuito al codice di autoregolamentazione delle astensioni citato dalle ben note Sezioni Unite Ucciero (ord. 30.05.2013 n. 26711).

Coerentemente a tali premesse, la giurisprudenza di legittimità ha escluso, ad esempio, la possibilità per il difensore di astenersi, ai sensi dell’art. 4 lett. a) del codice di autoregolamentazione, nei procedimenti “afferenti misure cautelari” anche reali (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 39871, 12.06.2013, Notarianni); è stato affermato, in linea con un’interpretazione ormai consolidata, che il limite massimo di sessanta giorni di sospensione del corso della prescrizione non può trovare applicazione nel caso di astensione del difensore, restando il termine prescrizionale sospeso per l’intero periodo di differimento, e ciò poiché l’adesione all’astensione non costituisce un impedimento in senso tecnico bensì un vero e proprio “diritto al rinvio” (cfr., ex multis, Sez. IV, sent. n. 10621, 29.01.2013). Ancora, gli stessi principi sono stati affermati – nel solco, segnatamente, della citata pronuncia n. 1826/2014 – con riferimento al giudizio abbreviato di primo grado, atteso che “entrambe le situazioni, pur regolate diversamente, appaiono attenere, quantunque in relazione a grado diverso di giudizio, al medesimo tipo di procedimento speciale caratterizzato, per di più, sempre dalla trattazione in camera di consiglio” (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 19856, 14.05.2014). Sul punto, inoltre, devono essere segnalate le recentissime SS. UU. n. 40187, 29.09.2014, Lattanzio, le quali hanno confermato il principio secondo il quale “il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze contiene una normativa di valore secondario, o regolamentare, che ha efficacia obbligatoria per tutti i soggetti dell’ordinamento, ed in primo luogo, quindi, nei confronti del giudice, il quale è tenuto a rispettarla ed applicarla. […] Si tratta, dunque, di norme poste dalla speciale fonte normativa alla quale le norme di rango legislativo sulla produzione hanno attribuito la specifica competenza a porre la disciplina secondaria della materia, e pertanto a tutti gli effetti di vere e proprie norme che fanno parte del “diritto oggettivo”, sicché deve escludersi un potere discrezionale del giudice volto a bilanciare diritti o valori pur costituzionali, ma diversi ed ulteriori rispetto a quelli già considerati dalla legge o dal codice di autoregolamentazione, con il diritto costituzionale di libertà del difensore di astenersi.

Alla luce di questo panorama giurisprudenziale, dunque, occorre domandarsi quali siano stati i reali motivi che, nel caso sub iudice, caratterizzato dal rigetto della richiesta di rinvio formulata dal difensore delle persone offese e motivata dall’adesione all’astensione, hanno determinato la Quarta Sezione a rimettere la questione alle Sezioni Unite.

Non molto convincente appare, infatti, il rilievo “del prospettarsi di così radicale contrasto”, dovendosi ritenere piuttosto determinante la rilevanza del quesito afferente diritti e libertà costituzionali, ancor più che nella sua formulazione – come già evidenziato – è stato operato un espresso riferimento al difensore della persona offesa e, dunque, al diritto di questi di ottenere il rinvio dell’udienza camerale.

A ben vedere, dunque, non può essere escluso che ciò che abbia determinato effettivamente la rimessione al Supremo Consesso – ma, in tal caso, vi è da chiedersi ragionevolmente in che misura – sia stata la peculiarità del ruolo della persona offesa e, in particolare, del suo difensore nel procedimento penale.