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Negata la liberazione anticipata speciale “integrativa” al detenuto agli arresti domiciliari: una evidente analogia in damnosis

Tribunale di sorveglianza di Palermo, 19 giugno 2014 (dep. 3 luglio 2014), n. 3100/2014
Pres. ed Est. Vicini

Massima

Con riferimento al reclamo di un detenuto agli arresti domiciliari esecutivi ex art. 656, comma 10, c.p.p. avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza che ha negato la maggiorazione dello sconto di liberazione anticipata speciale in quanto la causa ostativa prevista dal comma 5 dell’art. 4 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, malgrado il legislatore non lo abbia espressamente specificato, deve ritenersi che la perfetta compatibilità del regime degli arresti domiciliari “esecutivi” e la detenzione speciale e della detenzione domiciliare imponga lo stesso trattamento.

Il commento

L’art. 4 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146 ha previsto la liberazione anticipata speciale (aumento, da 45 a 75 giorni per ogni semestre di pena scontata, sia per il futuro (per un periodo di due anni, «la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall’ʹarticolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata», secondo il disposto dell’art. 4, comma 1, d.l. 146/13) che per il passato («a decorrere dal 1° gennaio 2010», ex art. 4, comma 2, d.l. n. 146/13, liberazione anticipata “integrativa”, ossia maggiorazione di giorni trenta a chi abbia ottenuto la concessione della liberazione anticipata ordinaria di cui all’art. 54 ord. penit.) (1)
Un detenuto agli arresti domiciliari chiedeva la liberazione anticipata nel semestre immediatamente precedente all’entrata in vigore del decreto legge (maggio-novembre 2013). In verità, trattandosi di semestre già espiato anteriormente al decreto ma per il quale il detenuto non ha formulato alcuna richiesta di liberazione anticipata ordinaria, per poter accedere allo sconto integrativo di trenta giorni, non può trovare applicazione l’ipotesi normativa descritta dal comma 2 dell’art. 4, riferita a chi abbia già usufruito della liberazione anticipata ex art. 54 ord. penit.. Sembrerebbe inevitabile applicare il primo comma che andrebbe «così riferito a tutte le istanze di liberazione anticipata formulate dopo l’emanazione del decreto legge (o ancora pendenti in quella data), relativi a periodi detentivi scontati nel biennio 2014-2015 ovvero a semestri già espiati alla data del decreto» (2)
Il Magistrato di sorveglianza di Trapani concede i quarantacinque giorni di liberazione anticipata ordinaria e nega lo sconto aggiuntivo “speciale” dei trenta giorni, in quanto il comma 5 dell’art. 4 del decreto legge n. 146 del 2013, prevede che «Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all’affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative».
Tale disposizione era stata criticata nella parte in cui irragionevolmente non includeva in tale elenco di ipotesi di esclusione della liberazione anticipata speciale coloro che siano stati ammessi all’esecuzione della pena al domicilio ex l. 199/10 o si trovino agli arresti domiciliari esecutivi ex art. 656, comma 10, c.p.p., soggetti ai quali dovrebbe così applicarsi la maggiore detrazione di trenta giorni relativamente ai periodi trascorsi in tutto o in parte in tali misure, ancorché queste siano in tutto e per tutto assimilabili alle altre misure alternative (espressamente indicate nel comma) dell’affidamento in prova e della detenzione domiciliare. (3)
Il C.S.M. aveva suggerito in via interpretativa (e fatto salvo, ovviamente, un auspicabile chiarimento in sede di conversione), di estendere l’esclusione alla sanzione dell’ “esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi” (introdotta in via temporanea dalla legge n. 199/2010 e peraltro resa permanente dall’art. 5 dello stesso decreto legge n. 146/2013), nonché ai soggetti che siano sottoposti agli arresti domiciliari esecutivi ex art. 656, comma 10, c.p.p., relativamente ai periodi trascorsi in tutto o in parte in tali misure. (4)
Il legislatore, nella legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10, accogliendo tali spunti critici, aggiunse tra le ipotesi che escludevano la liberazione anticipata speciale quelle dei «condannati ammessi all’esecuzione della pena presso il domicilio o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 656, comma 10, c.p.p.».
Tornando al caso di specie, come sostenuto dal reclamante, il detenuto aveva trascorso l’intero periodo oggetto di valutazione in regime cautelare degli arresti domiciliari (ed era solo attualmente detenuto a titolo di arresti domiciliari esecutivi). Quindi non rientrava in una delle ipotesi eccettuative del comma 5, impropriamente richiamato dal Magistrato di sorveglianza di Trapani per negare lo sconto aggiuntivo della liberazione anticipata speciale.
Ma il Tribunale di Sorveglianza di Palermo conferma la statuizione di rigetto «atteso che, malgrado il legislatore non lo abbia espressamente specificato, deve ritenersi la perfetta omogeneità dei regimi degli arresti domiciliari, degli arresti domiciliari “esecutivi” e della detenzione domiciliare imponga lo stesso trattamento rispetto all’accesso al beneficio introdotto dall’art. 4 D.L. 146/2013, in linea on la ratio dell’istituto che è quella di ridurre la popolazione carceraria».
Tali affermazioni non possono essere condivise per un duplice ordine di motivi.
L’applicazione del comma 5 agli arresti domiciliari in via analogica, valorizzando l’omogeneità tra gli istituti che prevedono una “detenzione” (in senso ampio) non carceraria, ma domiciliare, anche laddove si ravvisi una eadem ratio, si risolve in un’analogia in malam partem. (5)
Invece, la disciplina speciale è riferibile a tutte le condizioni soggettive valutabili ai fini del beneficio ordinario e tra queste rientra la custodia cautelare in carcere (per espressa previsione dell’art 54, comma 1, ord. penit.), alla quale gli arresti domiciliari sono equiparati ex lege (art. 284, comma 5, c.p.p.).
In secondo luogo, l’accennata giustificazione deflattiva che – secondo il Tribunale di sorveglianza di Palermo – non ricorrerebbe nel caso di misure alternative alla detenzione, quindi di soggetti che si trovano già extra moenia, non considera che tali eccezioni incidono sui tassi di scarcerazione perché l’esclusione dello sconto aggiuntivo ritarda la definitiva fuori uscita dei condannati dal circuito penale (6) e che risultano irragionevoli ex art. 3 Cost., e si pongono, altresì, in contrasto con l’art. 27, comma 3, Cost. in quanto priverebbero della liberazione anticipata speciale quei soggetti per il quali il traguardo della completata rieducazione è quasi raggiunto e, come tali, più meritevoli.


(1) L’art. 4 del D.L., nella sua formulazione originaria, recitava testualmente: «1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata».
2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all’opera di rieducazione.
(2) Bronzo, Problemi della «liberazione anticipata speciale», in Arch. Pen., 2014, n. 2, p. 8. L’A. evidenzia che tale soluzione, pur sopperendo ad una espressa previsione, comporta che il giudizio di meritevolezza “rafforzato” della partecipazione continuativa ed attuale, necessario per ottenere l’integrazione dello sconto (ai sensi del comma 2 dell’art. 4) finisca per riferirsi solo ai casi in cui il detenuto abbia già ottenuto la liberazione anticipata ordinaria, mentre se non abbia in precedenza presentato istanza ai sensi dell’art. 54 ord. penit. (applicandosi il comma 1) è sufficiente ad ottenere il maxi-sconto la semplice partecipazione all’opera rieducativa; con evidente ingiustificata differente disciplina applicabile ai semestri espiati prima del decreto legge n. 146 del 2013, a seconda che in relazione agli stessi sia stata già formulata oppure no una richiesta ordinaria. Tuttavia, i detenuti che hanno ottenuto il beneficio ordinario subiranno, a parità di condizioni, un’alea minore, in quanto l’accertamento di interruzione del percorso rieducativo potrà solo condurre al diniego della detrazione aggiuntiva, mentre quelli che non hanno mai chiesto la liberazione anticipata rischiano il diniego dell’intera detrazione di settantacinque giorni.
(3) Parere dell’A.N.M. sul decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Audizione Camera dei Deputati – Commissione Giustizia, 9 gennaio 2014): «la dimenticanza comporta un’evidente disparità di trattamento tra coloro che, espiando la pena in affidamento in prova una pena o in detenzione domiciliare, non possono godere della maggiore detrazione e tra coloro che, viceversa, possono usufruirne pur trovandosi in situazioni del tutto assimilabili. Poiché la ratio della norma è volta a determinare importanti effetti deflativi mercè la concessione, ai soggetti che abbiano dato prova di adesione al trattamento in carcere, di uno sconto ulteriore di pena – eccezionale e temporaneo – al fine di favorirne la fuoriuscita dal circuito carcerario, non appare coerente viceversa la concedibilità a chi pur già si situi all’esterno dell’ambito detentivo ( come appunto chi usufruisca dell’esecuzione domiciliare ex l. 199/10 ovvero si trovi agli arresti domiciliari esecutivi ex art. 656 co. 10 c.p.p.)».
(4) C.S.M., Parere reso ai sensi dell’art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sul testo del decreto legge riguardante le misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria (Delibera consiliare del 23 gennaio 2014).
(5) Cfr., Della Bella, Emergenza carceri e sistema penale, Torino, 2014, p. 117.
(6) Bronzo, Problemi della «liberazione anticipata speciale», in Arch. Pen., 2014, n. 2, p. 14, il quale ricorda che tale ritardo lascia possibile il reingresso in carcere del condannato per svariati motivi, quali violazione di prescrizioni, commissione di nuovi reati, cumulo di condanne che conducano al superamento della soglia di fruizione della misura extramuraria. Senza dimenticare che ciò non sgrava il carico di lavoro della magistratura di sorveglianza, che resta impegnata nella gestione e nel controllo delle esecuzioni esterne (come fa notare Fiorentin, Decreto svuota carceri, in Officina del diritto, Milano, 2014, p. 67.

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