ARTICOLIdelitti contro la pubblica amministrazioneDIRITTO PENALEParte speciale

Sul rapporto tra indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e truffa nel caso di conguaglio INPS non dovuto

Cassazione Penale, Sez. II, 24 novembre 2014 (ud. 17 ottobre 2014), n. 48663
Presidente Fiandanese, Relatore Lombardo, P.G. Pinelli

Si segnala la pronuncia numero 48663, depositata il 24 novembre 2014, con la quale la Sezione Seconda della Corte di Cassazione, in contrasto con altre precedenti decisioni, ha affermato che integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter cod. pen., e non quello di truffa o di appropriazione indebita, la condotta del datore di lavoro che, esponendo falsamente di aver corrisposto ai dipendenti somme a titolo di indennità per malattia, maternità o assegni familiari, ottiene dall’I.N.P.S., su cui grava l’onere finale del pagamento di tali importi, il conguaglio delle somme indicate fittiziamente come versate con quelle da lui dovute all’istituto.

I giudici osservano come la questione dell’inquadramento giuridico di tale condotta abbia trovato finora, nella giurisprudenza di legittimità, due soluzioni diverse:

  • secondo la giurisprudenza tradizionale, integra il delitto di truffa, e non il meno grave reato di omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatoria (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 37), la condotta del datore di lavoro che, per mezzo dell’artificio costituito dalla fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore, induce in errore l’istituto previdenziale sul diritto al conguaglio di dette somme, invero mai corrisposte, realizzando così un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva (Cass., Sez. 2, n. 42937 del 03/10/2012 Rv. 253646; Sez. 2, n. 11184 del 27/02/2007 Rv. 236131).
  • secondo una più recente pronuncia, invece, nel caso di mancata corresponsione ad un dipendente, da parte del datore di lavoro, di indennità di malattia e assegni familiari portati comunque a conguaglio nei confronti dell’I.N.P.S., non ricorre il delitto di truffa per difetto dell’elemento del danno, potendosi ravvisare in astratto la configurabilita del reato di appropriazione indebita (Sez. 2, n. 18762 del 15/01/2013 Rv. 255194).

Secondo il Collegio nessuna delle due soluzioni può essere condivisa, dovendo tale condotta essere inquadrata nella fattispecie criminosa di cui all’art. 316 ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) che punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni, «salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640 bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sè o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee».

Si tratta di un reato di pericolo, e non di danno (v. Sez. 6, n. 35220 del 09/05/2013 Rv. 256927), che si distingue da quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche per almeno tre circostanze:

  1. nel 316-ter c.p. la condotta non ha natura fraudolenta (in quanto la presentazione delle dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere costituisce “fatto” strutturalmente diverso dagli artifici e raggiri);
  2. nel 316-ter c.p. manca l’elemento dell’induzione in errore (Sez. 2, n. 46064 del 19/10/2012 Rv. 254354);
  3. il 316-ter c.p. prescinde dall’esistenza di un danno patrimoniale patito dalla persona offesa.

Ciò che è richiesto dalla fattispecie criminosa di cui all’art. 316-ter c.p., è l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere (ovvero l’omissione di informazioni dovute) da cui derivi il conseguimento indebito di erogazioni da parte dello Stato o di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, da cui derivi cioè il conseguimento di erogazioni cui non si ha diritto. Tali erogazioni, poi, possono consistere indifferentemente o nell’ottenimento di una somma di danaro oppure nell’esenzione dal pagamento di una somma altrimenti dovuta.

Così delineato l’ambito applicativo della fattispecie, è stato affermato il seguente principio di diritto:

«Integra il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato di cui all’art. 316 ter c.p., la condotta del datore di lavoro che, mediante la fittizia esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità per malattia o maternità o assegni familiari, ottiene dall’I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà non corrisposte, con quelle da lui dovute all’istituto previdenziale a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, cosi percependo indebitamente dallo stesso istituto le corrispondenti erogazioni».

Redazione Giurisprudenza Penale

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