ARTICOLICONTRIBUTIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale e applicabilità di misure di sicurezza

Magistrato di Sorveglianza di Alessandria, Ordinanza 30 novembre 2013
Giudice Vignera, Ric. G.

L’effetto estintivo della pena detentiva conseguente all’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale non costituisce un’estinzione in senso proprio perché deriva da una particolare modalità di esecuzione della pena stessa. A tale effetto estintivo, pertanto, non si ricollega l’inapplicabilità delle misure di sicurezza prevista dall’art. 210, comma 2, c.p. (Cod. pen., art. 210; l. 26 luglio 1975, n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale, art. 47).

In presenza di una causa ostativa all’esecuzione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato [nella fattispecie in quanto convivente con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana: art. 19, comma 2, lettera c), d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286] e nell’attualità della sua pericolosità sociale, può procedersi alla sostituzione di quella misura di sicurezza con altra adeguata alla particolare situazione del condannato (nella fattispecie con la libertà vigilata) (Cod. pen., artt. 215, 228, 229, 235; cod. proc. pen., art. 679; l. 26 luglio 1975, n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà personale, art. 69; d.p.r. 9 settembre 1990, n. 309, testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, art. 86; d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, artt. 15, 19).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *