Sui presupposti del divieto di espulsione ex art. 19 c. 2, lett. c) T.U. immigrazione
Magistrato di sorveglianza di Alessandria, Ordinanza 3 luglio 2013
Giudice Vignera, ric. L. L.
STRANIERO – DIVIETO DI ESPULSIONE – CONVIVENZA CON PARENTE ITALIANO – NOZIONE – COABITAZIONE – INSUFFICIENZA (D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, artt. 19; cod. pen., art. 235).
Il divieto di espulsione previsto dall’art. 19, comma 2, lettera c), d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 presuppone la convivenza dello straniero con un parente entro il secondo grado di nazionalità italiana, ad integrare la quale (convivenza) non è sufficiente una temporanea coabitazione materiale, essendo invece necessaria l’esistenza di una relazione interpersonale caratterizzata da una stabile comunanza di vita e di affetti (fattispecie in tema di espulsione dello straniero a titolo di misura di sicurezza)