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Sulla richiesta di abbreviato nel caso di fatto diverso contestato in dibattimento – Corte Cost. 273/2014

Corte Costituzionale, Sentenza 273 del 2014
Presidente Napolitano, Redattore Frigo

Si segnala la pronuncia numero 273 del 2014 della Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 516 del codice di procedura penale sollevato dalla Corte d’appello di Lecce nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di chiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che non risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale.

Ad avviso della Corte rimettente, la norma censurata violerebbe gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi di eguaglianza e di inviolabilità del diritto di difesa, giacché, nel caso considerato, l’imputato verrebbe a trovarsi in posizione diversa e deteriore, quanto alla facoltà di accesso al rito alternativo e alla correlata diminuzione di pena, rispetto a chi fosse chiamato a rispondere della stessa imputazione sin dall’inizio. L’art. 3 Cost. sarebbe violato anche sotto due ulteriori profili. In primo luogo, perché, a fronte della nuova contestazione di cui si discute, l’imputato potrebbe fruire dei vantaggi connessi ad alcuni riti speciali – quali il patteggiamento e l’oblazione, per effetto delle sentenze n. 265 del 1994 e n. 530 del 1995 di questa Corte – vedendosi, invece, inibito l’accesso al giudizio abbreviato. In secondo luogo, perché, nell’ipotesi in discussione, l’imputato potrebbe recuperare la facoltà di chiedere il giudizio abbreviato per circostanze casuali che determinino la regressione del procedimento, come quando il fatto diverso contestato in dibattimento rientri fra quelli per cui si procede con udienza preliminare e questa non si sia tenuta.

La Consulta ha ritenuto la questione fondata richiamando le considerazioni poste alla base della sentenza n. 237 del 2012, con cui la Corte – superando il diverso indirizzo espresso in precedenti pronunce, risalenti agli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore del nuovo codice di rito – ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente all’imputato di chiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento in relazione al reato concorrente oggetto di contestazione suppletiva cosiddetta “fisiologica”.

Il dovere del pubblico ministero di modificare l’imputazione per diversità del fatto – si legge nelle motivazioni – risulta strettamente collegato al principio della necessaria correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), partecipando, quindi, della medesima ratio di garanzia (assicurare il contraddittorio sull’accusa e, con esso, il pieno esercizio del diritto di difesa dell’imputato). In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che non qualsiasi variazione o puntualizzazione, anche meramente marginale, dell’accusa originaria comporta il suddetto obbligo, ma solo quella che, implicando una trasformazione dei tratti essenziali dell’addebito, incida sul diritto di difesa dell’imputato: in altre parole, la nozione strutturale di «fatto», contenuta nell’art. 516 cod. proc. pen., va coniugata con quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni delle facoltà difensive. Correlativamente, è di fronte a simili situazioni – e solo ad esse – che emerge anche l’esigenza di riconoscere all’imputato la possibilità di rivalutare le proprie opzioni sul rito.

Tale esigenza risalta in modo anche più evidente ove si consideri che la modifica dell’imputazione, oltre ad alterare in modo significativo la “fisionomia” fattuale del tema d’accusa, può avere riflessi di rilievo sull’entità della pena alla quale l’imputato si trova esposto e, di conseguenza, sulla incidenza quantitativa dell’effetto premiale connesso al rito speciale (diminuzione della pena di un terzo, nel caso di condanna).

La fattispecie oggetto del giudizio a quo è, per questo verso, esemplare: chiamati inizialmente a rispondere di estorsione tentata – reato punito con la pena detentiva minima di un anno e otto mesi di reclusione (oltre la multa) – gli imputati si sono visti contestare in dibattimento, in sua vece, l’estorsione consumata, punita, nel minimo, con pena tripla (cinque anni di reclusione, oltre la multa).

In conclusione, l’art. 516 c.p.p. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell’istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione.

Redazione Giurisprudenza Penale

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