Maltrattamenti in famiglia: reato abituale e precedenti comportamenti oggetto di giudicato
Cassazione Penale, Sez. VI, 10 dicembre 2014 (ud. 12 novembre 2014), n. 51212
Presidente Di Virginio, Relatore Petruzzellis
Con sentenza del 12 novembre 2014 – depositata il 10 dicembre 2014 – la Sesta sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. (Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni) prendendo posizione, in particolare, sul caso di precedenti comportamenti, già oggetto di sentenza passata in giudicato come episodi singolarmente considerati, ma riconducibili alla stessa fattispecie di maltrattamenti.
La Corte ha affermato che, in ragione della natura abituale del reato, l’acquisizione di dati dimostrativi della presenza di ulteriori fatti rende retroattivamente rilevanti, per la configurabilità della fattispecie, precedenti comportamenti anche se già oggetto di sentenza irrevocabile di assoluzione. Di conseguenza, un eventuale giudicato assolutorio su una parte dell’azione non è preclusivo di una nuova valutazione dei medesimi fatti storici, all’interno di un complesso di elementi analoghi, resi noti o intervenuti successivamente, idonei ad integrare il delitto per effetto dell’identità e reiterazione delle condotte.
Ai sensi dell’art. 649 c.p.p., infatti, l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Cass. Pen., Sez. Unite, 28-06-2005, n. 34655, in Riv. Pen., 2006, 7-8, 844)
In tal senso – prosegue la Corte – autorevole dottrina ha qualificato la assoluzione intervenuta su alcuni episodi che compongono il reato abituale come una assoluzione con riserva, paragonata ad una sentenza che assolve per difetto di una condizione di punibilità, che consente la riproposizione della azione ove la condizione sopraggiunga.
In conclusione, nel caso di specie, nonostante il fatto storico avesse portato ad una qualificazione di alcuni episodi isolatamente considerati, le nuove acquisizioni ne consentono ora una diversa qualificazione giuridica, dal momento che nel procedimento in esame sono emerse acquisizioni che hanno consentito la dimostrare l’inclusione della precedente attività in una unica azione caratterizzata dagli elementi dei maltrattamenti in famiglia.
Questo il principio di diritto affermato:
In tema di maltrattamenti in famiglia, in ragione della natura abituale del reato, l’acquisizione di dati dimostrativi della presenza di ulteriori fatti rende retroattivamente rilevanti per la configurabilità della fattispecie precedenti comportamenti, anche se già oggetto di sentenza irrevocabile di assoluzione, con la conseguenza che un giudicato assolutorio su una parte dell’azione non è preclusivo di una nuova valutazione dei medesimi fatti storici, all’interno di un complesso di elementi analoghi, resi noti o intervenuti successivamente, idonei ad integrare il delitto per effetto dell’identità e reiterazione delle condotte.