ARTICOLICONTRIBUTIDIRITTO PENALEParte speciale

L’ art. 270-bis c.p. disciplina cardine dell’antiterrorismo. Un vestito sempre attuale che si conforma alle recenti correnti fondamentaliste di matrice islamica.

La disciplina dell’antiterrorismo vede il suo cardine nell’ art. 270-bis c.p. così come modificato nel corso degli anni. Come capita ormai d’abitudine la volontà del legislatore penale corrisponde spesso ad un’esigenza pubblica, sovente è una risposta ad una paura dei consociati che non costa nulla allo Stato e che psicologicamente ha un discreto successo, così i reati vengono creati o modificati a seconda del corso degli eventi. Il caso dell’antiterrorismo è un chiaro esempio di questo modus operandi.

Così la l. 6 febbraio 1980, n. 115, intervenne negli anni di piombo per rispondere all’esigenza di terrore disseminata dal terrorismo nato dalle frange antagoniste e sovversive del nostro Paese, e la successiva modifica condotta all’art. 270-bis c.p., avvenuta con la l. 15 dicembre 2001, n, 438, rispose agli atti terroristici dell’11 settembre 2001. Il terrorismo, dunque, da pericolo nazionale muta nella concezione abbracciando anche un ipotetico pericolo sovranazionale. Con questa modifica normativa si allarga la forbice di punibilità a nuove condotte e nei confronti di soggetti che ledono interessi non solo nazionali ma anche internazionali.

Oggi, con l’avvento nella scena pubblica dell’I.S.I.S., il problema punitivo si ripropone nell’ottica della funzione preventiva del diritto penale. In questo studio vogliamo dunque esaminare l’excursus evolutivo della normativa antiterroristica e porre un ingrandimento sulle condotte e sugli elementi di tipicità del nuovo terrorismo fondamentalista di matrice islamica per poter cogliere gli aspetti positivi e quelli da migliorarsi di questa legge posta a tutela degli interessi collettivi.