Associazione per delinquere: criterio distintivo tra il delitto di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. e l’istituto di parte generale del concorso di persone nel reato continuato.
Cassazione Penale, Sez. VI, 8 maggio 2013 (ud. 16 aprile 2013), n. 19783
Presidente Agro’, Relatore Citterio
Con la presente pronuncia la corte ha avuto modo di ribadire i criteri che distinguono il reato associativo dalla fattispecie concorsuale. Preliminarmente, è necessario fare un breve cenno normativo.
La ratio per cui il legislatore ha configurato, come autonomo titolo di reato, il delitto di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p., consiste nel pericolo per l’ordine pubblico provocato dal vincolo associativo che intercorre tra più persone legate da un medesimo fine criminoso. Per tale ragione, si spiega perché per la sussistenza del delitto di associazione per delinquere sia irrilevante la consumazione dei delitti programmati, sottesi al disegno criminoso. È, pertanto, un reato di pericolo i cui elementi costitutivi sono ravvisabili: a) in un vincolo associativo tendenzialmente permanente; b) nell’indeterminatezza del disegno criminoso; c) nell’esistenza di una struttura organizzativa, anche minima, ma idonea e adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi.
L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, che risiede nella consapevolezza di partecipare e contribuire attivamente alla vita dell’associazione, è necessaria la manifestazione di una c.d. affectio societatis.
Si differenzia dall’associazione per delinquere l’istituto di parte generale del concorso di persone nel reato disciplinato dall’art. 110 c.p., secondo il quale ogni soggetto attivo che ha concorso nel medesimo reato soggiace alla pena per questo stabilita.
Il criterio distintivo del delitto di associazione per delinquere rispetto all’ipotesi di concorso di persone nel reato continuato, consiste essenzialmente nel carattere che assume l’accordo criminoso, che nel concorso di persone e nel reato continuato avviene in via meramente occasionale, essendo legato in modo diretto alla realizzazione di uno o più reati ben individuati che una volta realizzati esauriscono l’accordo tra i correi facendo venir meno “l’allarme sociale”.
L’associazione, invece, è diretta alla realizzazione di un più ampio programma criminoso ed è caratterizzata dalla presenza di elementi che devono necessariamente coesistere.
È, difatti, necessario che il vincolo associativo abbia natura tendenzialmente permanente, o quantomeno stabile, perciò che sia destinato a durare oltre la realizzazione dei delitti che siano stati eventualmente già programmati. Nel concorso, invece, l’accordo è fine a se stesso, o meglio, alla realizzazione di uno o più reati che possono essere in continuazione tra loro.
Quindi, nonostante l’accordo intercorso tra più soggetti per realizzare uno o più reati sia elemento comune alla fattispecie associativa ed a quella concorsuale, in quest’ultima ipotesi il reato sotteso deve essere realizzato, quantomeno nella forma del tentativo, altrimenti i partecipanti all’accordo non sono punibili in forza dell’art. 115, I comma c.p. Diversamente, nell’associazione per delinquere il vincolo associativo che sia idoneo ed adeguato a realizzare una indefinita serie di reati costituisce di per sé un pericolo per l’ordine pubblico, divenendo irrilevante la mancata consumazione dei delitti programmati.
In conclusione, non si configura il delitto di associazione per delinquere quando i complessi accorgimenti organizzativi siano stati predisposti per il solo scopo di perseguire il disegno criminoso preventivamente individuato e non siano idonei ed indirizzati alla commissione di una serie indeterminata di reati.