Gli atti persecutori superano l’esame di costituzionalità: osservazioni sui confini dello stalking dopo la pronuncia numero 172/2014 della Consulta
Corte Costituzionale, Sentenza n. 172 del 2014
Presidente Silvestri, Relatore Cartabia
L’Autrice commenta la pronuncia numero 172 del 2014 della Corte Costituzionale (clicca qui per scaricare il testo della sentenza) con la quale i giudici della Consulta hanno risolto (ritenendola non fondata) la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 612-bis c.p. promossa dal Tribunale ordinario di Trapani in relazione all’art. 25 comma 2 Cost. sotto il punto di vista del principio di determinatezza delle fattispecie penali.
La fattispecie in tema di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), sin dalla sua entrata in vigore, è stata sottoposta a dure censure da una parte della dottrina per la presenza, nel suo impianto generale, di vistose incoerenze in relazione al corretto funzionamento dei principi costituzionali di riferimento. In particolare venivano evidenziate talune incongruenze col principio di determinatezza-tassatività dell’illecito penale alla luce della confusa e ridondante descrizione dell’azione, oltreché un quadro di tipicità empiricamente scorretto, impreciso e indeterminato. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 172/2014, ha dichiarato, invece, non fondata la questione di legittimità della fattispecie incriminatrice, sollevata dal Tribunale ordinario di Trapani con ordinanza del 26 giugno 2013, in rapporto all’art. 25 co. 2 Cost.
La sentenza n. 172/2014 ha senza dubbio il merito di aver tracciato una linea utile in sede applicativa, cercando di farsi carico di esigenze di uniformità nei giudicati. Infatti, la Corte opera un passaggio di nodale importanza nella misura in cui ribadisce il ruolo del principio di offensività, inteso come canone interpretativo di portata generale, che deve ‘guidare’ il giudice nell’esatta individuazione di quel particolare stato d’ansia, caratterizzato – appunto – da ‘gravità e persistenza’, nonché dal timore, che deve essere ‘credibile, valido, efficace’. La valorizzazione del principio di offensività assume, nella condivisibile lettura che ne dà la Corte, caratura fondamentale, e si pone come la vera chiave di lettura dell’intera norma in materia di atti persecutori. Ma nonostante tali istruzioni, e senza entrare nel merito della dialettica tra diritto penale oggettivo e diritto penale soggettivo, è immanente il pericolo della riemersione di rigurgiti soggettivistici, erosivi del principio di offensività, perché rivolti a spostare il baricentro del diritto penale dal ‘disvalore di evento’ al ‘disvalore di azione’ o sulla ‘finalità della stessa’. Rimettere alla prassi – seppur attraverso una ‘interpretazione integrata, sistemica e teleologica’ – il compito di ‘ricostruire e circoscrivere l’area della condotta penalmente rilevante’, attraverso l’esame in concreto ‘del singolo caso sottoposto al suo giudizio’, significa riconoscere implicitamente i limiti di tale fattispecie incriminatrice proprio sul piano dell’intelligibilità del comando.
La Corte costituzionale, pur nella soluzione di dichiarare non fondata la questione di legittimità della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612-bis c.p., poteva offrire specifiche indicazioni all’interprete in ordine ai profili maggiormente problematici sottoposti al suo vaglio, veicolando l’attività esegetica verso un’auspicabile uniformità applicativa.