Accesso abusivo ad un sistema informatico: alle Sezioni Unite una questione sul luogo di consumazione
Cassazione Penale, Ord., Sez. I, 18 dicembre 2014 (ud. 28 ottobre 2014), n. 52575
Presidente Siotto, Relatore Locatelli
Si segnala l’ordinanza numero 52575, depositata il 18 dicembre 2014, con la quale la prima sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto in tema di accesso abusivo a sistema informatico:
Se, ai fini della determinazione della competenza per territorio, il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico sia quello in cui si trova il soggetto che si introduce abusivamente nel sistema o, invece, quello nel quale è collocato il “server” che elabora e controlla le credenziali di autenticazione fornite dall’agente.
Con la pronuncia n. 40303 del 27/05/2013 – si legge nell’ordinanza di rimessione – la Corte di Cassazione aveva stabilito che il luogo di consumazione del delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico non è quello in cui vengono inseriti i dati idonei ad entrare nel sistema bensì quello dove materialmente è collocato il server che elabora e controlla le credenziali di autenticazione del cliente.
Con l’ordinanza che si segnala, tuttavia, la Corte si mostra di diverso avviso: il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico – affermano i giudici – è un reato di mera condotta che si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, ossia con l’introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, senza necessità che si verifichi una effettiva lesione del diritto alla riservatezza dei legittimi utenti del sistema informatico (Sez. 5^, n. 11689 del 06/02/2007, Cerbone e altro, Rv. 236221).
Poichè il reato si perfeziona con l’introduzione abusiva nel sistema, a prescindere dalla effettiva acquisizione dei dati riservati in esso contenuti, si deve ritenere che la condotta materiale si perfeziona nel luogo fisico e nel momento in cui l’agente si introduce abusivamente nella postazione locale (nel caso in esame nel computer ubicato presso la sede della Motorizzazione Civile di Napoli), la quale non è un mero mezzo di accesso ma, al pari del computer denominato server ubicato presso la sede centrale, un componente informatico essenziale costituente articolazione territoriale del complessivo sistema informatico nazionale nella disponibilità del Ministero dei Trasporti.
Attesa la rilevanza della questione in ragion della potenziale frequenza dei casi di conflitto, ed al fine di prevenire l’insorgenza di un contrasto giurisprudenziale, la prima sezione ha rimesso la decisione del ricorso alle Sezioni Unite ex art. 618 c.p.p.