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Alcooltest e mancato avviso sul difensore: le Sezioni Unite fanno chiarezza – Sez. Un. 5396/2015

Cassazione Penale, Sez. Unite, 5 febbraio 2015 (ud. 29 gennaio 2015), n. 5396
Presidente Santacroce, Relatore Conti

Si segnala alla attenzione dei lettori la pronuncia numero 5396 del 29 gennaio 2014 (depositata il 5 febbraio 2015) in tema di nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc.

Infatti, se è pacifico il diritto del conducente di essere informato del diritto a farsi assistere da un avvocato prima di effettuare l’alcoltest, dubbi ed interpretazioni diverse sono sono sorti riguardo il termine entro cui l’eventuale omissione di tale comunicazione può essere fatta valere dal conducente nell’instaurando procedimento penale.

Con tale pronuncia la Suprema Corte ha risolto un contrasto giurisprudenziale tra chi sosteneva che la nullità doveva essere eccepita entro il termine di cui all’art. 182, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen. e chi riteneva invece che trovasse applicazione il limite della deducibilità della nullità nel termine di cui all’art. 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. Pen.

Secondo le Sezioni Unite, la nullità, nella ipotesi qui considerata, non discende direttamente dal mancato avvertimento di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. ma dalla presunta non conoscenza da parte dell’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore, alla quale l’avvertimento è preordinato. Sicché se per avventura l’indagato comunicasse ai pubblici ufficiali operanti la sua intenzione di avvisare il difensore dell’atto urgente che si sta per compiere nessuna nullità deriverebbe da un mancato previo avviso di tale facoltà da parte della polizia giudiziaria

Per potere eccepire una nullità occorre evidentemente avere contezza del vizio; e quando la legge prescrive che si dia avviso di una qualche facoltà prevede ciò proprio perché si presume che il soggetto destinatario di esso possa ignorarla.

La Suprema Corte, richiamando precedenti orientamenti in particolare sentenze nn. 120 del 2002 e 162 del 1975 e la sentenza Sez U, n. 39060 del 16/07/2009) si sofferma sul concetto di parte.

Per “parte” sulla quale grava l’onere di eccepire una qualsiasi nullità deve intendersi solo il difensore (o il pubblico ministero), e non l’indagato di persona (né altra parte privata), che è soggetto che non ha, o potrebbe solo accidentalmente avere, conoscenze tecnico-processuali idonee ad apprezzare una violazione della legge processuale, come messo bene in luce anche dalla giurisprudenza costituzionale.

Le superiori argomentazioni fanno leva su un ulteriore principio fondamentale dell’ordinamento processuale, quello della difesa tecnica. Infatti,secondo i supremi Giudici l’ordinamento processuale si fonda infatti sulla necessaria assistenza di un difensore nel corso del procedimento, e privilegia la difesa tecnica rispetto all’autodifesa, la quale non è mai consentita in via esclusiva, ma solo in forme che si affiancano all’imprescindibile apporto di un esperto di diritto abilitato alla professione legale.

Infine, dalla parte motiva della sentenza in questione emerge altresì che detta nullità trovando applicazione il disposto dell’art. 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., non va eccepita necessariamente subito, può essere tempestivamente eccepita entro il limite temporale della deliberazione della sentenza di primo grado, a norma dell’art. 180 cod. proc. pen., in mancanza la nullità si considera sanata.

Questo, in conclusione, il principio di diritto affermato dalla Corte: «La nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre ad esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado.»