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Scriminanti culturali: ancora un ‘no’ da parte della Cassazione – Cass. Pen. 14960/2015

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Cassazione Penale, Sez. III, 13 aprile 2015 (ud. 29 gennaio 2015), n. 14960
Presidente e Relatore Mannino, P.G. Canevelli

Con la pronuncia che si segnala la terza sezione della Corte di cassazione ha nuovamente confermato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alla rilevanza da riconoscere alle cd. scriminanti culturali.

I giudici hanno escluso che lo straniero, imputato di un delitto contro la persona (nella specie: maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, violazione degli obblighi di assistenza familiare), possa invocare, anche in via solo putativa, la scriminante dell’esercizio di un diritto correlata a facoltà asseritamente riconosciute dall’ordinamento dello Stato di provenienza, qualora tale diritto debba ritenersi in linea di principio escluso dall’ordinamento interno, in una prospettiva imperniata – in linea con l’art. 3 Cost. – sulla centralità della persona umana, quale principio in grado di armonizzare le condotte individuali rispondenti a culture diverse, e di consentire quindi l’instaurazione di una società civile multietnica.

Il soggetto che si inserisce in una società multietnica – si legge nella pronuncia – è tenuto a prestare osservanza all’obbligo giuridico di verificare preventivamente la compatibilità dei propri comportamenti con i principi che la regolano e, quindi, la liceità di essi in relazione all’ordinamento giuridico che la disciplina, non essendo, di conseguenza, riconoscibile una posizione di buona fede in colui che, pur nella consapevolezza di essersi trasferito in un paese diverso, presume di avere il diritto (non riconosciuto da alcuna norma internazionale) di proseguire in condotte che, seppure ritenute culturalmente accettabili e, quindi, lecite secondo le leggi vigenti nel paese di provenienza, risultano oggettivamente incompatibili con le regole proprie della compagine sociale in cui ha scelto di vivere.

In tali condotte, pertanto, non è configurabile alcuna scriminante, anche solo putativa, fondata sull’esercizio di un presunto diritto escluso in linea di principio dall’ordinamento e, quindi, neppure l’eccesso colposo nella scriminante stessa.

Nel caso concreto, in tal senso, non può ritenersi configurabile alcuna scriminante in relazione alla condotta del prevenuto, consistita nella sottoposizione della moglie a percosse e maltrattamenti vari, inflitti in stato di ubriachezza, e nella omessa corresponsione dei mezzi di sussistenza necessari al sostentamento della stessa e della prole, in quanto contraria a qualsiasi principio, né espressione di alcuna cultura, soprattutto di quella di appartenenza dell’imputato, marocchino di fede musulmana.