Reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis O.P. e omessa notificazione all’Amministrazione interessata del decreto di fissazione dell’udienza
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO, Ordinanza 28 aprile 2015
Presidente Estensore VIGNERA; ric. S.
ORDINAMENTO PENITENZIARIO – RECLAMO GIURISDIZIONALE – LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA – SUSSISTENZA – RAPPRESENTANZA DELL’AVVOCATURA DELLO STATO – OBBLIGATORIETA’ (L. 26 luglio 1975 n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, art. 35-bis; r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, art. 11).
ORDINAMENTO PENITENZIARIO – RECLAMO GIURISDIZIONALE – AVVISO DELL’UDIENZA – NOTIFICAZIONE ALL’AMMINISTRAZIONE INTERESSATA – INESISTENZA – NULLITA’ – REGIME – DISCIPLINA GENERALE DELLA NULLITA’ – APPLICABILITA’ – ESCLUSIONE (L. 26 luglio 1975 n. 354, norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, art. 35-bis; r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, art. 11; cod. proc. pen., art. 180).
Poiché il procedimento conseguente al reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis O.P. si deve svolgere nel contraddittorio dell’Amministrazione interessata (che solitamente è quella penitenziaria) e poiché in subiecta materia non esistono disposizioni derogatorie delle norme sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato contenute nel r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, in applicazione dell’art. 11 del predetto r.d. l’avviso di fissazione dell’udienza deve essere notificato al Ministro della Giustizia pro tempore presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato.
L’omessa notificazione all’Amministrazione interessata del decreto di fissazione dell’udienza a seguito del reclamo giurisdizionale ex art. 35-bis O.P. determina la nullità del procedimento, la quale è rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 11, comma 3, r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611: norma speciale che prevale su quella generale ex art. 180 c.p.p.