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Alle Sezioni Unite una questione sulla circostanza aggravante dell’aver provocato un incidente stradale ex art. 186 c.2-bis Cod. Strada

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Cassazione Penale, Sez. IV, Ordinanza 15 aprile 2015 (ud. 9 aprile 2015), n. 15757
Presidente Zecca, Relatore Montagni

Si segnala ai lettori che è stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto in ordine al rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 7:

Se la circostanza aggravante dell’aver provocato un incidente stradale, prevista dall’art. 186, comma 2-bis, cod. Strada in riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, sia applicabile anche al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 7, cod. Strada.

Il tema di rilievo è dato dalla astratta configurabilità, o meno, della circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradalein stato di ebbrezza“, prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 1 bis, in riferimento alla autonoma fattispecie criminosa del rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 7. Tale questione è stata esaminata in recenti decisioni della Corte di Cassazione con diversi approdi di ordine interpretativo:

  • Secondo un primo orientamento interpretativo si è giunti ad affermare il principio in base al quale “la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale è configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per le verifica dello stato di ebbrezza. A sostegno dell’assunto, viene valorizzato il convergente richiamo, all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), operato sia dall’art. 186 citato, comma 7, che dal comma 2- bis, (vedi: Cass. Sez. 4, n. 9318 del 14/11/2013, dep. 26/02/2014, Stagnare, Rv. 258215; ed anche Cass. Sez. 4, sentenza n. 43845 del 26.09.2014, dep. 21.10.2014, Rv 260602). In base a tale indirizzo, il richiamo operato dall’art. 186 C.d.S., comma 7, alle “pene” di cui al comma 2, lett. c), deve necessariamente comprendere anche l’aggravante prevista dal comma 2 bis, poichè detta ultima disposizione a sua volta richiama le sanzioni del secondo comma del medesimo articolo, prevedendone il raddoppio.
  • Altro indirizzo interpretativo ritiene che l’aggravante di cui si tratta sia ontologicamente incompatibile rispetto alla specifica fattispecie di reato prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 7, per il caso in cui il conducente rifiuti di sottoporsi al test strumentale (in tal senso: Cass. Sez. 4, sentenza n. 22687 del 9.05.2014, dep. 30.05.2014, Rv 259242; conforme Cass. Sez. 4, sentenza n. 51731 del 10.07.2014, dep. 12.12.2014, Rv. 261568). A sostegno di tale interpretazione, nella sentenza n. 22687/2014 cit., dopo aver rilevato che deve escludersi che il mancato esplicito richiamo dell’art. 186 C.d.S., comma 7, alla circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, sia il portato di un difetto di coordinamento tra le diverse modifiche normative, che hanno interessato le fattispecie di guida in stato di ebbrezza e di rifiuto, si sottolinea che l’argomento che appare dirimente discende dal dato di ordine testuale e, segnatamente, dal raffronto tra la definizione normativa dell’aggravante di cui al comma 2 bis (“Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale…”) e quella del reato di cui al comma 7 (“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito…”). E proprio la diversità strutturale tra l’azione di condurre un veicolo “in stato di ebbrezza”, che integra l’elemento specializzante richiesto dalla circostanza aggravante, e quella di rifiutarsi “di sottoporsi all’accertamento di tale stato”, conduce a rilevare che, rispetto alla struttura di quest’ultima fattispecie incriminatrice, risulta estraneo ogni accertamento dello stato di ebbrezza. Sulla scorta di tali rilievi, nella sentenza in commento, si osserva che, in riferimento al reato di rifiuto, di cui all’art. 186 C.d.S., comma 7, non è configurabile la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, conducendo un veicolo “in stato di ebbrezza”, poichè manca il dato fattuale necessario perchè possa sussistere l’elemento circostanziale richiesto dal comma 2 bis, cioè a dire l’accertamento dello “stato di ebbrezza”, in cui versa il conducente del veicolo nel momento in cui provoca un incidente stradale.

In conclusione – si legge nell’ordinanza – deve osservarsi che si registrano difformi orientamenti rispetto alla soluzione del problema afferente alla possibile configurabilità della circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 bis, in riferimento al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, previsto dall’ari. 186, comma 7, cod. strada; i diversi approdi interpretativi involgono la stessa ricostruzione sistematica della fattispecie del rifiuto, che viene in rilievo, ed il significato giuridico dei rinvii operati dal legislatore, tra le disposizioni precettizie, e quelle sanzionatorie, comprese nell’art. 186 C.d.S..

Si tratta- concludono i giudici – di questione di speciale rilevanza sostanziale, atteso che il legislatore annette, alla ricorrenza della predetta circostanza aggravante, significativi effetti, anche rispetto alla possibilità di sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 9 bis.

Redazione Giurisprudenza Penale

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