ARTICOLICONTRIBUTIDIRITTO PROCESSUALE PENALEIndagini e processo

In tema di rimessione del processo – Cass. Pen. 18647/2015

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, ordinanza 28 aprile – 5 maggio 2015, n. 18647
Presidente Milo, Relatore Di Stefano

L’ordinanza con la quale la VI sezione Penale della Cassazione, ha accolto la richiesta di rimessione del processo ad altra sede, introduce la configurazione di situazioni che sono in grado di ingenerare il legittimo sospetto ai sensi dell’art. 45 c.p.p., in quegli ambiti processuali che possono menomare l’imparzialità di giudizio.

Non va sottaciuto che tale orientamento è stato costantemente conclamato dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento a gravi, inequivoche e non altrimenti eliminabili situazioni di serenità di giudizio che devono essere alla base di qualsiasi procedimento penale. Se da un lato il principio costituzionale sancito dall’art. 25 della Costituzione prevede che “nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”, dall’altro l’art. 45 c.p.p. ne prevede un contemperamento per quelle situazioni in cui “gravi situazioni locali tali da perturbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo… o determinano motivi di legittimo sospetto…”.

Il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, è un caposaldo delle tutele offerte dal nostro ordinamento sia all’imputato che alla collettività. Nei confronti del primo, come diritto alla difesa, in quanto essendo già stabilito dalla legge l’organo giudiziario che giudicherà l’imputato di un determinato reato, non potranno essere nominati giudici ad hoc. Al contempo anche la collettività è tutelata, escludendo ogni possibilità che l’imputato si sottragga ad un giudice non gradito.

Dall’altro canto, il precetto previsto dagli artt. 45 e ss c.p.p., sancisce un principio altrettanto rilevante secondo il quale, chi è giudicato lo deve essere in un contesto che garantisca la libera determinazione di tutti gli attori del processo , aliena da legittima suspicione relativa alla serenità di giudizio.

La giurisprudenza di legittimità, si è orientata verso un’interpretazione restrittiva delle disposizioni che regolano la traslatio iudicii, essendo questa per l’appunto, una deroga al citato precetto costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Pertanto la Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto del 27 aprile 1963, n. 50, ha dichiarato non fondata la questione di incostituzionalità sollevata dalla Corte di Cassazione relativamente all’art. 45.c.p.p., sancendo al contempo alcuni principi “regolatori” dell’art. in esame.

La Corte Costituzione, affrontando il primo punto relativo alla legittimità dell’art. 45 cpp, ha stabilito che “Nella rimessione autorizzata dall’art. 45 c.p.p., lo spostamento della competenza per territorio dipende necessariamente ed esclusivamente dall’accertamento obiettivo dei fatti ipotizzati dalla legge, in seguito e a conclusione di uno speciale procedimento; ed è altresì da escludere che, anche se nel testo legislativo è usata la parola ‘puo”, la facoltà attribuita al Supremo Organo della giurisdizione ordinaria, importi una discrezionalità nell’emanare il provvedimento di rimessione, dovendosi invece ritenere che tale provvedimento costituisce l’espressione del potere-dovere del giudice di decidere, come di regola si verifica, nel caso concreto in base all’accertamento e alla valutazione dei fatti in relazione alle ipotesi, in astratto, prevedute dalla legge.”

“Nell’interpretazione dell’art. 45 assumono particolare rilievo le gravi esigenze che, con l’istituto della rimessione, regolato da tale articolo, si intendono soddisfare, esigenze, le quali, al pari del divieto di distogliere alcuno dal giudice naturale precostituito per legge, rispondono anch’esse a principi costituzionalmente rilevanti, cioè l’indipendenza e, quindi, l’imparzialità dell’organo giudicante e la tutela del diritto di difesa”.

“La disposizione impugnata tende ad evitare che l’insorgere di particolari situazioni, o altri fattori esterni, possano, in qualsiasi modo, interferire nel processo penale, incidendo sulla obiettività del giudizio e sulla retta applicazione della legge, che si ricollegano ad una suprema garanzia di giustizia, donde non soltanto l’opportunità, ma la necessità che, del processo, conosca un giudice diverso d quello originariamente stabilito dalla legge”. “Qualora, invero, nella sede in cui si svolge il processo e in relazione al medesimo si presentino situazioni come quelle previste dall’art. 45; qualora … riguardo al legittimo sospetto – con mezzi diritti o indiretti, non esclusa la violenza nei riguardi delle persone che partecipano al processo, si tenta di influire sullo svolgimento o sulla definizione di esso, appare chiara non soltanto l’opportunità, ma la necessità che del processo conosca un giudice diverso da quello originariamente stabilito per legge, la designazione del quale, per necessità pratiche, è demandata all’organo giudiziario”.

L’ordinanza de quo, ha citato la costante giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale “per grave situazione locale debba intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolga e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del Giudice (inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolga il processo di merito) o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo” e, dall’altro, che “i motivi di legittimo sospetto possano configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa”. Continua la Corte riaffermando il principio secondo cui “La richiesta di rimessione del procedimento deve essere fondata su circostanze gravi, tali da legittimare il timore che, per il concorso di una situazione ambientale anomala, la serenità e l’imparzialità dei giudici possano essere seriamente incise e menomate, con compromissione della corretta esplicazione della funzione giurisdizionale, e non può essere giustificata da mere congetture, supposizioni o illazioni ovvero da vaghi timori soggettivi dell’imputato”.

Altro principio sancito nell’ordinanza in questione riguarda il presupposto che “pregiudizio effettivo, che si vuole evitare, richiesto dal primo comma dell’art. 45 cod. proc. pen., esclude che la turbativa possa essere solo potenzialmente idonea a produrlo, onde si richiede, rigorosamente, un’incidenza negativa di tal concreta portata, da diventare un dato effettivamente inquinante” e che “La pendenza di procedimenti penali a carico di magistrati non è di per sé sufficiente ad integrare la `grave situazione locale, tassativamente richiesta dall’art. 45 cod. proc. pen., ai fini della rimessione, allorché non risulti che essa, pur nella sua gravità, abbia proiettato un’ombra di indiscriminato sospetto e di generale sfiducia sugli uffici giudiziari nel loro complesso”.

Secondo la Corte di Cassazione, sussistendo nel caso in esame, tutti gli aspetti sopra enunciati, con un provvedimento unico nell’orientamento giurisprudenziale degli ultimi anni ha accolta la richiesta di traslatio iudicii trasferendo il processo ad altra sede.

Nel caso in esame, le recenti dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, hanno evidenziato un’azione di rivalsa, posta in essere da un avvocato del Foro siracusano e dal di lui padre, nei confronti dell’allora Dirigente di un Commissariato di Polizia sito nella provincia siracusana.

Secondo il collaborante, l’azione ritorsiva dei 2, si sarebbe estrinsecata, condizionando l’avvio di procedimenti penali e di misure cautelari personali a carico del funzionario, grazie agli influenti rapporti intercorrenti fra i due e alcuni magistrati della Procura siracusana. Invero negli anni precedenti, il funzionario di polizia aveva svolto indagini relative ai rapporti intercorrenti fra l’avvocato siracusano e appartenenti all’ordine giudiziario , da cui era scaturita per il legale, una sentenza di patteggiamento per rivelazione di segreti d’ufficio e la sospensione dall’ordine degli avvocati. Invece per un magistrato della Procura di Siracusa , la cui posizione era stata inizialmente archiviata, la Procura Generale della Cassazione ordino’ la riapertura delle indagini, dopo aver richiesto una relazione sui fatti al Dirigente del Commissariato.

Pertanto il magistrato venne rinviato a giudizio, per il reato di concussione, innanzi al Tribunale di Messina, ai sensi dell’art.11 cpp, con il Dirigente del Commissariato teste dell’accusa nel suindicato procedimento. Contestualmente la Procura siracusana apriva, a carico del funzionario di Polizia , numerosi procedimenti penali che in seguito, venivano trasmessi dalla Procura Generale della Cassazione, ai sensi degli artt. 11,12 e 54 quater CPP, alla Procura di Messina, ove venivano archiviati.Rimaneva a Siracusa un procedimento in fase dibattimentale, a carico del funzionario, avendo quest’ultimo richiesto il rito immediato. I rapporti intercorrenti fra l’avvocato siracusano ed il di lui padre ed alcuni magistrati siracusani, sono altresì stati oggetto dell’azione disciplinare promossa dal CSM, a carico di tre magistrati della Procura siracusana. In seguito a tale azione disciplinare, l’allora Procuratore della Repubblica di Siracusa ed il P.M. rinviato a giudizio a Messina venivano allontanati cautelarmente, mentre recentemente il secondo magistrato, è rientrato in servizio presso la Procura di Siracusa.

La Suprema Corte, investita per valutare se nel caso di specie vi fossero elementi atti ad inficiare l’imparzialità nello svolgimento del procedimento a carico del funzionario di polizia , ha ritenuto che sussistessero.

Secondo la Cassazione la vicenda in questione ha creato condizioni di tensione tra il ricorrente , il personale della Procura ed avvocati “con un ruolo attivo anche nella politica locale e coinvolti in processi per rapporti opachi, con personale della Procura che, tenuto conto del piccolo organico, finiscono per riguardare di fatto tutto l’ufficio”.

Peraltro a seguito delle piccole dimensioni degli uffici giudiziari di Siracusa, sarebbe inevitabile “l’incrocio” dei vari soggetti coinvolti nel processo, con possibili riflessi negativi sulla serenità e correttezza dei giudizio, pur al rischio di imparzialità del giudice, essendo i giudici del Tribunale del tutto fuori dalle vicende riferite.

Il Supremo Collegio, affrontando il tema della libera determinazione della pubblica accusa nel procedimento de quo, sottolinea la ” presenza di una situazione che incide sull’esercizio dell’attività della Procura, che si incrocia con l’attività di esponenti del foro locale e della polizia giudiziaria in relazione proprio al particolare processo che vede imputato , in un ambiente ristretto, il funzionario di polizia, il cui particolare ruolo si è indicato”. Pertanto sorge il rischio di seri condizionamenti o, comunque, di una immagine esterna di difficile sottrazione dell’organo giudicante, a condizionamenti obiettivi dovuti alla particolare situazione ed in relazione, si ripete, allo specifico processo. Risultano, per il Supremo Collegio, quindi le straordinarie condizioni, non altrimenti eliminabili, che l’art. 45 cod. proc. pen. richiede per la remissione del processo ad altra sede.