Inammissibilità del sequestro preventivo di testate giornalistiche online nei casi di presunta diffamazione – SSUU 31022/2015
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 17 luglio 2015 (ud. 29 gennaio 2015). n. 31022
Presidente Santacroce, Relatore Milo
Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con l’interessante pronuncia in analisi, hanno sancito la completa assimilabilità dei quotidiani online a quelli cartacei: ne consegue che il sequestro preventivo può essere applicato anche alle testate giornalistiche online, purchè si rientri in una delle ipotesi tassativamente stabilite dall’art. 21 Cost., tra le quali, però, non rientra il reato di diffamazione a mezzo stampa.
La vicenda da cui la suddetta sentenza trae origine nasce dalla pubblicazione di un articolo dal contenuto diffamatorio nei confronti di un magistrato della Corte di Cassazione sul sito “Il Giornale.it”, versione telematica dell’omonimo quotidiano. Il G.i.p., a seguito dell’instaurato procedimento penale nei confronti del direttore del “Il Giornale” Alessandro Sallusti e del collega Luca Giovanni Fazzo per violazione degli artt. 57, 595 c.p. e dell’art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, disponeva il sequestro preventivo del suddetto articolo, che veniva attuato mediante oscuramento della pagina internet in cui era stato pubblicato.
1. In primo luogo, il Supremo Consesso affronta il problema di stabilire se sia giuridicamente possibile disporre il sequestro preventivo di un sito web.
La questione nasce a seguito della lettura del dettato di cui agli articoli 321 c.p.p. e 104 disp. att. c.p.p., i quali, nel disciplinare il sequestro preventivo, darebbero per assodato che tale misura cautelare debba concretizzarsi in una materiale apprensione della res pertinente al reato. Al contrario, nel caso di specie più che di una materiale adprehensio si tratterebbe dell’imposizione – in capo all’indagato, imputato o terzi – di un facere, consistente, nello specifico, nel predisporre tutte le operazioni tecniche necessarie per oscurare ed impedire agli utenti l’accesso ad un sito o ad una sua pagina.
Ciò, pertanto, comporterebbe una palese alterazione della natura reale del sequestro, trasformandolo in una misura atipica dagli effetti obbligatori, violando conseguentemente il principio di legalità processuale.
Nonostante le perplessità manifestate al riguardo dalla Sezione remittente, gli Ermellini aderiscono all’orientamento favorevole all’adozione del sequestro preventivo di risorse informatiche pertinenti al reato, qualora la loro libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati.
A sostegno di tale decisione la Corte evidenzia in primo luogo come sia la stessa Convenzione del Consiglio d’Europa di Budapest del 2001 sui cybercrimes ad equiparare esplicitamente il file informatico al concetto di cosa. La suddetta Convenzione infatti sancisce, mediante il combinato disposto degli artt. 1 e 19, la possibilità di sequestrare i dati informatici o di acquisirli “in modo simile” (rendendoli cioè inaccessibili o rimuovendoli dal sistema)
D’altronde il dato telematico è sempre incorporato in un supporto fisico, radicandosi nel computer, al cui interno il documento viene memorizzato. La visualizzazione dei file, pertanto, avviene nel computer di ciascun utente, il quale mediante il programma browser lo individua di modo da poterlo visionare.
La Corte, inoltre, osserva come anche varie riforme intervenute sulla struttura di molti articoli del nostro codice di rito hanno ormai introdotto l’assimilabilità del dato informatico alla cosa fisica (si vedano, tra i molti, l’art. 254 comma 1 c.p.p., il quale sancisce il sequestro di oggetti di corrispondenza “anche se inoltrati per via telematica”; l’art. 254-bis c.p.p. in tema di sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici; o i vari articoli – quali l’art. 244 comma 2 o 256 comma 1 – cui è stato recentemente ampliato l’oggetto ricomprendendovi anche attività legate a dati o programmi informatici).
2. Risolta positivamente la prima questione, i Supremi Giudici passano alla risoluzione della seconda problematica sottesa al caso loro sottoposto, concernente la possibilità o meno di disporre il sequestro preventivo di una testata giornalistica on line regolarmente registrata di una sua pagina web.
L’art. 21 della Costituzione, dopo aver riconosciuto nel primo comma il diritto di libera manifestazione del pensiero mediante qualsiasi mezzo di diffusione, dedica i suoi successivi commi proprio alla stampa.
La nostra Carta Fondamentale, in reazione allo stringente controllo dei vari mezzi di comunicazione instaurato dal regime fascista, garantisce espressamente il diritto alla libera manifestazione del pensiero, quale imprescindibile baluardo della democrazia, al fine di consentire la formazione di una opinione pubblica avvertita e consapevole.
Proprio in ragione di ciò il terzo comma dell’art. 21 Cost. prevede una tutela rafforzata (mediante la doppia garanzia della riserva di legge e di giurisdizione) della stampa, prevendendo l’utilizzo del sequestro preventivo, in caso di delitti commessi mediante tale mezzo, solo nelle ipotesi tassativamente previste.
Per tale ragione un corposo filone di giurisprudenza e dottrina reputa non applicabili le succitate garanzie costituzionali anche agli articoli di natura giornalistica e, più in generale, alle varie espressioni di pensiero pubblicate sul web, poichè il termine “stampa” farebbe riferimento unicamente alla “carta stampata”.
A supporto di ciò militerebbe anche il fatto che la proposta di revisione del dettato costituzionale promossa dalla Commissione bicamerale Bozzi nel gennaio 1985, la quale voleva proprio estendere l’applicabilità del sequestro anche alle manifestazioni del pensiero espresse mediante altri mezzi di informazione, non trovò accoglimento: sarebbe, pertanto, impedita all’interprete una automatica estensione della garanzia di cui all’art. 21 comma 3 Cost. ai quotidiani telematici.
Il Supremo Consesso, al contrario, reputa non condivisibile tale visione, poichè comporterebbe una palese violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art.3 della Carta Costituzionale. Aderendo pedissequamente al solo dato letterale, si potrebbe anche giungere all’assurda conseguenza di sottoporre a sequestro un articolo cartaceo, ma di non poter applicare alcuna misure cautelare reale qualora lo stesso identico articolo venisse pubblicato online.
È invece più corretto aderire a una interpretazione evolutiva del concetto di “stampa”, anche alla luce della crescente evoluzione dei mezzi di comunicazione, coerente con il sempre più intenso sviluppo tecnologico dei nostri tempi. Trattasi, pertanto, di una interpretazione estensiva (e non analogica) del concetto di stampa, e perciò ammessa dall’ordinamento.
Ciò che infatti caratterizza l’attività giornalistica è lo scopo informativo, e pertanto un giornale può ritenersi tale se presenta un requisito ontologico (struttura della testata e periodicità delle pubblicazioni) e uno finalistico (raccolta di notizie e loro commento critico, affinchè il pubblico ne abbia conoscenza e possa formarsi una propria autonoma opinione sul tema trattato), sia che esso venga riprodotto in via cartacea che in via telematica.
Quanto finora detto vale, però, unicamente per la “stampa” giornalisticamente intesa, rimanendone pertanto estranei forum, blog, pagine Facebook, newsletter et similia: queste ultime, infatti, non rientrano nel concetto di “stampa” professionale, poichè non presentano una struttura analoga a quella di un giornale tradizionale, comprensivo di una propria redazione e di un direttore responsabile.
In conclusione, la Suprema Corte ribadisce come il giornale on line, al pari di quello cartaceo, non possa essere oggetto di sequestro preventivo, ad eccezione delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, tra le quali (come nel caso di specie) non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa.