Sui criteri distintivi tra truffa aggravata dall’ingenerato timore di un pericolo immaginario ed estorsione
Cassazione Penale, Sez. V, 2 luglio 2015 (ud. 13 febbraio 2015), n. 28181
Presidente Nappi, Relatore Miccoli
Con la pronuncia n. 28181 del luglio 2015 i giudici della quinta sezione penale hanno affrontato il tema della distinzione tra il reato di truffa aggravata dall’ingenerato timore di un pericolo immaginario (art. 640 c.2 n.2 c.p.) e quello di estorsione.
Al ricorrente veniva contestato il fatto di essersi introdotto con altri soggetti, camuffati da carabinieri, nell’abitazione della persona offesa e, dopo aver giustificato la presenza per finalità di giustizia (l’esecuzione di un ordine di perquisizione) di essersi impossessato di una consistente somma di denaro (27.000 Euro) e di gioielli, custoditi dalla persona offesa in una cassaforte, che era stata aperta in seguito all’ordine intimato dai falsi pubblici ufficiali.
La Corte ha ritenuto infondata la tesi, sostenuta dal ricorrente, in relazione alla qualificazione giuridica del suddetto fatto come truffa cd. vessatoria (art. 640 c.p., comma 2, n. 2. ai sensi del quale «la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’autorità»), ritenendo configurabile il reato di estorsione aggravata.
Sul punto – si legge in sentenza – sono ravvisabili due diversi indirizzi interpretativi:
- secondo un primo orientamento, il criterio differenziale tra il delitto di truffa aggravato dall’ingenerato timore di un pericolo immaginario e quello di estorsione, risiede solo ed esclusivamente nell’elemento oggettivo: si ha truffa aggravata quando il danno immaginario viene indotto nella persona offesa tramite raggiri o artifizi; si ha estorsione, invece, quando il danno è certo e sicuro ad opera del reo o di altri ove la vittima non ceda alla richiesta minatoria. Ne consegue che la valutazione circa la sussistenza del danno immaginario (e, quindi, del reato di truffa aggravata) o del danno reale (e, quindi, del reato di estorsione) va effettuata “ex ante” essendo irrilevante ogni valutazione in ordine alla provenienza del danno prospettato ovvero allo stato soggettivo della persona offesa (cosi, tra le più recenti, Sez. 2, n. 52121 del 25/11/2014, Danzi, Rv. 261328).
- secondo altro orientamento, uno dei criteri distintivi tra l’estorsione e la truffa per ingenerato timore è da ravvisare nella particolare posizione dell’agente nei rapporti con lo stato d’animo del soggetto passivo.
La Corte ha aderito al secondo orientamento: nel delitto di estorsione, infatti, l’agente incute direttamente od indirettamente il timore di un danno che fa apparire certo in caso di rifiuto e proveniente da lui (o da persona a lui legata da un rapporto qualsiasi), di guisa che l’adesione della vittima è il frutto di una determinazione per volontà coartata; l’attuazione del male minacciato deve presentarsi in forma di possibilità concreta dipendente dalla volontà dell’agente o di persona legata allo stesso.
Nella truffa vessatoria, invece, il danno è prospettato solo in termini di eventualità obiettiva e giammai derivante in modo diretto od indiretto dalla volontà dell’agente, di guisa che l’offeso agisce non perchè coartato, ma tratto in inganno, anche se il timore contribuisce ad ingenerare l’errore nel processo formativo della volontà (tra le tante Sez. 2, n. 36906 del 27/09/2011, Traverso, Rv. 251149; si vedano anche Rv. 133309; 156497; 174914; 201333; 215705; 226057; 248402; 251149).
Quindi, tra le due fattispecie vengono in rilievo due criteri distintivi:
- lo stato d’animo del soggetto passivo, che nell’estorsione agisce con la volontà coartata, mentre nella truffa vessatoria si determina perchè tratto in inganno, sia pure attraverso la prospettazione di un timore (Sez. 2, n. 5244 del 19/11/1975, Rv. 133309);
- la realizzazione del danno minacciato, che nella estorsione viene prospettato come possibilità concreta, che dipende direttamente o indirettamente dallo stesso agente; nella truffa, invece, il male rappresentato non dipende, neppure in parte, dall’agente, il quale resta del tutto estraneo all’evento, sì che il soggetto passivo si determina all’azione versando in stato di errore (tra le tante, Sez. 2, n. 7889 del 27/03/1996, P.M. in proc. Spinelli, Rv. 205606).
In una recentissima pronuncia – ha aggiunto la Corte – si è ribadito che il criterio distintivo tra il reato di truffa e quello di estorsione, quando il fatto è connotato dalla minaccia di un male, va ravvisato essenzialmente nel diverso modo di atteggiarsi della condotta lesiva e della sua incidenza nella sfera soggettiva della vittima: ricorre la prima ipotesi delittuosa se il male viene ventilato come possibile ed eventuale e comunque non proveniente direttamente o indirettamente da chi lo prospetta, in modo che la persona offesa non è coartata, ma si determina alla prestazione, costituente l’ingiusto profitto dell’agente, perchè tratta in errore dalla esposizione di un pericolo inesistente; mentre si configura l’estorsione se il male viene indicato come certo e realizzabile ad opera del reo o di altri, in tal caso la persona offesa è posta nella ineluttabile alternativa di far conseguire all’agente il preteso profitto o di subire il male minacciato.
Insomma – concludono i giudici – il reato di truffa aggravata dall’essere stato ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario (art. 640 cpv. c.p., n. 2) si configura solo allorchè venga prospettata al soggetto passivo una situazione di pericolo che non sia riconducibile alla condotta dell’agente, ma che anzi da questa prescinda perchè dipendente dalla volontà di un terzo o da accadimenti non controllabili dall’uomo. Al contrario, se il verificarsi del male minacciato, pur immaginario, viene prospettato come dipendente dalla volontà dell’agente, il soggetto passivo è comunque posto davanti all’alternativa di aderire all’ingiusta e pregiudizievole richiesta del primo o subire il danno: in tali ipotesi pertanto si configura il delitto di estorsione, ed a nulla rileva che la minaccia, se credibile, non sia concretamente attuabile (Sez. 2, n. 7889 del 27/03/1996 – dep. 10/08/1996, P.M. in proc. Spinelli, Rv. 205606).
Tornando al caso in esame, la Corte ha ribadito come la vittima sia stata indotta ad aprire la cassaforte della sua abitazione perchè i soggetti agenti hanno ingenerato direttamente il timore di un danno come derivante dall’essere destinataria di un ordine di perquisizione finalizzata alla ricerca di armi o droga, sicchè l’adesione della stessa vittima (che ha consentito l’illecito impossessamento dei valori custoditi nella suddetta cassaforte) è stata certamente il frutto di una determinazione per volontà coartata; e dunque estorsione e non truffa.