Sulla rilevabilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto nel caso di ricorso manifestamente inammissibile
Cassazione Penale, Sez. III, 18 agosto 2015 (ud. 24 giugno 2015), n. 34932
Presidente Franco, Relatore Pezzella
Depositata il 18 agosto 2015 la pronuncia numero 34932 con la quale la terza sezione penale ha affrontato la seguente questione di diritto: a fronte di un ricorso per Cassazione da dichiarare inammissibile per manifesta infondatezza, può essere presa in considerazione da parte della Corte di legittimità la questione circa la non punibilità per particolare tenuità ex art. 131 bis cod. pen. ?
Ricordiamo che tale norma, rubricata “Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto” prevede, al primo comma, che “Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale“.
Sul punto – si legge in sentenza – va rilevato che quella introdotta con il D.Lgs. n. 28 del 2015 può definirsi una forma atipica di esclusione della punibilità, avente natura sostanziale, non rientrante nelle previsioni normative di cui all’art. 129 cod. proc. pen. anche per le particolari conseguenze nascenti dall’eventuale applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. come indicate dal D.Lgs. n. 28 del 2015, art. 3, comma 1 e 4).
Ha ritenuto la Corte che un ricorso inammissibile sia inidoneo a costituire il rapporto giuridico processuale di impugnazione, per cui lo “ius superveniens“, per quanto più favorevole, non possa essere rilevabile. Ciò coerentemente con la costante ed univoca giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ha più volte ribadito, anche a Sezioni Unite, che l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione (cfr., ex multis, Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, rv. 217266: Sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164, e Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400; in ultimo sez. 2, n. 28848 dell’8.5.2013, rv. 256463).
Ciò a meno di non voler considerare – ma i giudici hanno ritenuto che non si verta in tale ipotesi – che il nuovo istituto introduca una forma di “abolitio criminis“, come tale rilevabile anche davanti al giudice dell’esecuzione ex art. 673 cod. proc. pen.. Non pare, infatti, che una disposizione recante una nuova causa di non punibilità operi una, sia pur parziale, “abolitio criminis”.
Ostacoli alla revocabilità della sentenza per “abolitio criminis“, quale conseguenza della sopravvenuta esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sembrano peraltro emergere sia dall’art. 2 c.p., comma 2, sia dall’art. 673 c.p.p., comma 1.
La prima disposizione, infatti, prevede che: “Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali“.
La seconda statuizione, a sua volta, recita: “Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti“.
In effetti – conclude la Corte – non può trascurarsi che, qualora ricorrono i presupposti dell’istituto previsto dall’art. 131-bis cod. pen., il fatto è pur sempre qualificabile – e qualificato dalla legge – come “reato” (va ricordato, tra l’altro, che il nuovo art. 651-bis attribuisce efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministrativi alla sentenza dibattimentale di proscioglimento per particolare tenuità del fatto anche “quanto all’accertamento … della sua illiceità penale”).
In conclusione, a fronte di un ricorso per Cassazione da dichiarare inammissibile per manifesta infondatezza, non può essere presa in considerazione la questione circa la non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen.