ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEMisure cautelari

In tema di attualità del pericolo di reiterazione del reato – Cass. Pen. 37087/2015

Cassazione Penale, Sez. III, 15 settembre 2015 (ud. 19 maggio 2015), n. 37087
Presidente Squassoni, Relatore Aceto

Si segnala la pronuncia n. 37087 del 2015  che, in tema di esigenze cautelari, ha affrontato il tema delle caratteristiche che il pericolo di reiterazione del reato deve presentare a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2015 all’art. 274 lett. c) c.p.p.

Ricordiamo, infatti, che l’art. 274 lett. c) c.p.p. è stato recentemente modificato dalla legge 47/2015 ed attualmente recita:

«quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell’imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede».

Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta legge n. 47/2015 era invece il seguente:

«quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni».

E’ stata aggiunto, dunque, il requisito della attualità del pericolo di reiterazione del reato.

Ciò chiarito, la Corte ha affermato che – a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 47 del 2015 all’art. 274 lett. c) c.p.p. – per poter affermare che un pericolo “concreto” di reiterazione di condotte criminose sia anche “attuale”, non è più sufficiente ritenere – con certezza o alta probabilità – che l’imputato torni a delinquere ove se ne presenti l’occasione, ma è anche necessario, anzitutto, prevedere (negli stessi termini di certezza o alta probabilità) che un’occasione per compiere nuovi delitti si presenti effettivamente.

Ne consegue – si legge in sentenza – che il giudizio prognostico non può più fondarsi sul seguente schema logico: «se si presenta l’occasione sicuramente, o molto probabilmente, la persona sottoposta ad indagini reitererà il delitto», ma dovrà seguire la diversa seguente impostazione: «siccome è certo o comunque altamente probabile che si presenterà l’occasione del delitto, altrettanto certamente o comunque con elevato grado di probabilità la persona sottoposta ad indagini tornerà a delinquere».

Redazione Giurisprudenza Penale

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