ARTICOLIdelitti contro la pubblica amministrazioneDIRITTO PENALEParte speciale

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) e superamento della soglia di punibilità

Cassazione Penale, Sez. VI, 21 settembre 2015 (ud. 14 luglio 2015), n. 38292
Presidente Paoloni, Relatore Carcano, P.G. Iacoviello (concl. conf.)

Depositata il 21 settembre 2015 la pronuncia numero 38292 della sesta sezione penale (relatore Carcano) in tema di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.).

Oggetto della pronuncia era il ricorso, presentato dal Procuratore generale presso la Corte d’appello di Trieste, secondo il quale nel delitto di cui all’art. 316-ter c.p. (il cui secondo comma afferma che quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa) la soglia di punibilità non sarebbe elemento costitutivo del reato, bensì condizione obbiettiva di punibilità.

La Corte ha osservato che nel reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, il superamento della soglia oltre la quale l’illecito amministrativo integra reato non è configurabile come condizione obiettiva di punibilità, bensì è elemento costitutivo del reato e, come tale, richiede la rappresentazione e la volontà di ottenere la elargizione di una somma che configuri il reato.

Ciò che esclude che il superamento della soglia possa costituire una condizione obiettiva di punibilità – affermano i giudici – è anzitutto la struttura della norma incriminatrice, configurata come reato di danno e non di pericolo, del quale il superamento della soglia rappresenta una progressione criminosa.

La scelta poi di prevedere una “soglia” non risponde alla scelta di punire o meno il soggetto, bensì di punirlo diversamente con una “sanzione amministrativa” che potrebbe essere più afflittiva rispetto a quella penale, tanto per la “effettività” che la caratterizza, che per la tempestività dell’intervento. Insomma, si è in presenza di una scelta di opportunità volta a ridurre l’intervento penale.

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com