Decreto penale di condanna e mancato avviso della facoltà di chiedere la sospensione con messa alla prova
Tribunale di Savona, Sezione Penale
Giudice Fois, Ordinanza 3 giugno 2015
Si segnala all’attenzione dei lettori l’ordinanza del Tribunale di Savona con cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 460 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna debba contenere l’avviso della facoltà dell’imputato di presentare istanza di messa alla prova entro i termini per l’opposizione.
Il giudice, dopo aver ricordato che non possa stabilirsi in astratto un unico parametro di informazione che deve essere dato all’imputato in relazione ai vari riti (in quanto “le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere variamente modulate dal legislatore in relazione alle caratteristiche dei singoli riti), ha osservato come l’istituto della messa alla prova, per i profili che qui interessano, sia assimilabile ai riti della c.d. alternativa inquisitoria poichè costituisce un’alternativa procedimentale al giudizio dibattimentale ordinario il cui sbocco (iniziale sospensione del procedimento e successiva declaratoria di estinzione del reato) è senz’altro più incisivo rispetto ai procedimenti di applicazione pena ed al giudizio abbreviato e può essere paragonato all’oblazione.
L’imputato – si legge nell’ordinanza – deve essere avvisato, a pena di nullità, della facoltà di accedere ai riti alternativi ed all’oblazione in determinati casi: a) unitamente al decreto di citazione diretta a giudizio; b) unitamente al decreto penale di condanna; c) unitamente al decreto di giudizio immediato. La Corte costituzionale ha anche avuto modo di precisare, proprio in relazione al giudizio immediato, che “l’effettivo esercizio della facoltà di chiedere i riti alternativi costituisce una delle più incisive forme di “intervento” dell’imputato, cioè di partecipazione “attiva” alle vicende processuali, con la conseguenza che ogni illegittima menomazione di tale facoltà, risolvendosi nella violazione del diritto sancito dall’art. 24, secondo comma, Cost., integra la nullità di ordine generale sanzionata dall’art. 178, comma 1, lettera c), Cod. Proc. Pen.”
Si deve ritenere sussistente nel nostro ordinamento – afferma il giudice di Savona – un principio, fondato sull’art. 24 Cost., secondo cui la scelta delle alternative procedimentali al giudizio dibattimentale ordinario, quando debba essere compiuta entro brevi termini di decadenza che maturino fuori udienza o in limine alla stessa, deve essere preceduta da uno specifico avviso.
Se ciò è vero non può non evidenziarsi come in relazione alla messa alla prova il legislatore abbia imposto dei termini di decadenza ma non abbia introdotto alcuno specifico avviso, nemmeno laddove la scelta debba essere compiuta al di fuori di un’udienza, come avviene nel caso di opposizione a decreto penale di condanna.