ARTICOLICONTRIBUTIDelitti contro l’ordine pubblicoDIRITTO PENALEIN PRIMO PIANOParte speciale

Processo Erri De Luca: la requisitoria del Pm Rinaudo

Fonte immagine Corriere.it

Nell’attesa che vengano rese note le motivazioni della sentenza che, nella giornata di ieri, ha assolto Erri De Luca dal reato previsto dall’art. 414 c.p. (Istigazione a delinquere), pubblichiamo, in considerazione dell’interesse mediatico della vicenda, il testo della requisitoria con cui il Pubblico Ministero aveva chiesto l’applicazione della pena di otto mesi di reclusione nei confronti del noto scrittore napoletano.

Erri De Luca, lo ricordiamo, è stato tratto a giudizio per aver dichiarato nel corso di un’intervista «La TAV va sabotata, ecco perché le cesoie servivano, sono utili a tagliare le reti» e per aver, in un’altra occasione, ribadito «Resto convinto che la TAV sia un’opera inutile e continuo a pensare che sia giusto sabotare quest’opera».

Per l’organo della Pubblica accusa esisterebbe una forte correlazione tra i citati stralci e gli attacchi perpetrati da taluni soggetti appartenenti al Movimento NO-TAV ai danni delle imprese che gravitano attorno al cantiere di Chiomonte. In particolare, il teorema accusatorio si fonda sull’assunto che il De Luca, utilizzando il termine “sabotare”, abbia delegato ad altri una precisa estrinsecazione di violenza.

L’attitudine istigatrice delle parole utilizzate risiederebbe perlopiù nel fatto che Erri De Luca «non è un quisque de populo, non è il barbiere di Bussoleno» bensì un soggetto noto, uno scrittore di fama, che ha aderito all’opposizione al TAV fin dal 2005: «quando il signor De Luca parla» – evidenzia il Pubblico Ministero – «le sue parole hanno un peso determinante, soprattutto sul movimento, soprattutto se rapportate ai destinatari». «La qualità di De Luca, gli piaccia o non gli piaccia, è quella che si porta dietro e quindi le sue parole seguono da chi provengono».

L’attività di istigazione ascritta allo scrittore, a dire del Pubblico Ministero, soddisfarebbe altresì i requisiti di concretezza ed attualità che la Consulta ha ritenuto necessari ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 414 c.p. (Corte Cost., sent., 23 aprile 1974, n. 108). A tal proposito, in requisitoria, egli sostiene che il «principio di concretezza, ma soprattutto di attualità, [equi]vale a dire che ci deve essere un rapporto di immediatezza fra quello che viene propalato e quello che viene realizzato in quanto percepito da altri, percepito come stimolo per la forza suggestiva di queste parole».

Il Pubblico Ministero, infine, non manca di prendere in considerazione il tanto citato diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, cristallizzato, come è noto, oltre che nell’art. 21 della Costituzione repubblicana anche all’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo: detto diritto, tuttavia, «può entrare in gioco sempre e solamente se non entrano in gioco altri beni costituzionalmente protetti. Uno di questi è il bene della sicurezza pubblica e ce lo dice la giurisprudenza e ce lo dice anche la normativa europea, addirittura quando non ci sia un incitamento diretto alla violenza o alla commissione di reati».

In altre parole, il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero incontrerebbe – secondo la prospettazione accusatoria – l’invalicabile limite della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico nonché della prevenzione alla commissione di reati. Proprio la difesa dell’ordine e la prevenzione del crimine vengono peraltro sovente indicati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo come limiti fondamentali alla libertà di espressione. Il Pubblico Ministero ricorda, infatti, una pronuncia in cui la Corte ha affermato che «solo se le parole usate non fanno appello alla violenza, alla resistenza, all’insurrezione, la restrizione alla libertà di espressione non potrà essere ritenuta necessaria».

«Qualora non avesse voluto commettere questo reato» – conclude il pubblico ministero – «De Luca avrebbe potuto benissimo fare riferimento alle frasi che ha usato in questa sede, citandoci esempi biblici, le Mura di Gerico – perché quel cantiere sono come le mura di Gerico – che crollano solo per le voci o per le trombe o per i suoni. No, per far crollare quelle emblematiche mura di Gerico, che sono le recinzioni del cantiere, occorrono le cesoie, occorre il sabotaggio, occorrono quelle bombe molotov di cui lui sapeva perfettamente. E allora mi pare che, attraverso quelle frasi, vi sia l’incitamento e l’istigazione a commettere quei delitti».

Nella giornata di ieri, prima di conoscere la sentenza, Erri De Luca aveva reso spontanee dichiarazioni affermando: «Sono incriminato per un articolo del codice penale che risale al 1930 e a quel periodo della storia d’Italia. Considero quell’articolo superato dalla successiva stesura della Costituzione della Repubblica. Sono in quest’aula per sapere se quel testo è in vigore e prevalente o se il capo d’accusa avrà potere di sospendere e invalidare l’articolo 21 della Costituzione. Sono incriminato per aver usato il verbo sabotare. Lo considero nobile e democratico. Nobile perché pronunciato e praticato da figure come Gandhi e Mandela, con enormi risultati policiti. Democratico perché appartiene fin dall’origine al movimento operario e alle sue lotte. Per esempio, uno sciopero sabota la produzione. Difendo l’uso legittimo del verbo sabotare nel suo significato più efficace e ampio. Sono disposto a subire una condanna per il suo impiego, ma non a farmi censurare o ridurre la lingua italiana. Concludo confermando la mia convinzione che la linea di sedicente alta velocità in Val di susa va ostacolata, impedita, intralciata, dunque sabotata, per legittima difesa della salute, del suolo, dell’aria, dell’acqua di una comunità minacciata. La mia parola contraria sussiste e aspetto di sapere se costituisce reato».

Redazione Giurisprudenza Penale

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