Riforma misure cautelari (legge 47/2015): sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 309 comma 10 c.p.p.
Tribunale di Nola, Giudice per le Indagini Preliminari (Giuseppe Sepe)
Ordinanza 28 maggio 2015
1. In tema di riforma delle misure cautelari (Legge 16 aprile 2015, n. 47 – “Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali”) segnaliamo l’ordinanza del GIP del Tribunale di Nola con la quale è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo 309, comma 10, del codice di procedura penale (Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva) nella parte in cui prevede che l’ordinanza che dispone una misura coercitiva – diversa dalla custodia in carcere – che abbia perso efficacia non possa essere reiterata salve eccezionali esigenze cautelari.
2. Prima di illustrare le ragioni del provvedimento, ricordiamo che la recente legge 47/2015 ha modificato il decimo comma dell’art. 309 c.p.p. che attualmente recita: se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell’ordinanza del tribunale in cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata.
E’ intorno all’espressione “salve eccezionali esigenze cautelari” che si è incentrata, fin da subito, l’attenzione della dottrina trattandosi, come osservato in sede di primo commento alla riforma, di una delle “novità di maggiore impatto” a seguito della quale si è operata “una drastica riduzione della possibilità, finora indiscussa, di emettere un nuovo titolo cautelare”.
Nella relazione alla Legge 47/2015 redatta dall’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione si era osservato che con il divieto di rinnovazione della misura salvo esigenze eccezionali, il legislatore ha evidentemente inteso sanzionare il difettoso funzionamento della “macchina giudiziaria” manifestatosi nella violazione di uno dei tre termini fissati dall’art. 309.
Tuttavia, la “risposta sanzionatoria” prevista dalla legge n. 47 per il mancato rispetto di uno dei termini ex art. 309 – vicenda che in concreto può essere dovuta anche solo ad un banale disguido nella formazione del fascicolo da trasmettere ai sensi del quinto comma, ovvero ad un difetto di notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale, tale da impedire (per il brevissimo arco temporale a disposizione per eventuali rinnovi) la celebrazione rituale dell’udienza stessa, con il rispetto cioè dei tre giorni “liberi” di cui all’ottavo comma dell’art. 309 – rischia di risolversi in una sorta di improprio “salvacondotto” per il ricorrente, la cui posizione nel procedimento sembrerebbe addirittura non più aggredibile, rebus sic stantibus, con limitazioni di sorta della libertà personale, fatta salva la sola ipotesi della eccezionalità delle esigenze cautelari: e ciò nonostante che il p.m. richiedente, ed il giudice emittente il titolo cautelare, abbiano concordemente ritenuto la sussistenza delle esigenze medesime, con connotazioni non solo di “concretezza”, ma anche di “attualità”.
Altrettanto significativo – proseguiva la relazione – è il confronto con la disciplina dettata dal secondo comma dall’art. 307 cod. proc. pen. in tema di ripristino della custodia cautelare nonostante la già avvenuta perdita di efficacia (e conseguente scarcerazione) per decorrenza dei termini. È noto infatti che, sussistendo i particolari presupposti indicati nelle lett. a) e b) del citato secondo comma, la custodia cautelare può essere ripristinata – in deroga alla regola generale fissata dal primo comma dell’art. 307 – anche nei confronti della persona che si è vista restituire la libertà per aver trascorso in stato detentivo il periodo massimo (quantificabile anche in anni) stabilito dall’ordinamento. Ebbene, anche in questa particolare eventualità – che certamente non segnala, nella vicenda concreta, il perfetto funzionamento del sistema processuale – il ripristino della custodia cautelare non è affatto condizionato alla sussistenza di esigenze cautelari eccezionali, ma solo al fatto che “ricorra”, in un caso, “taluna delle esigenze cautelari previste dall’art. 274” (cfr. lett. a dell’art. 307, relativa al ripristino per la trasgressione dolosa alle prescrizioni della misura non detentiva applicata dopo la scarcerazione); ovvero, nell’altro caso, “l’esigenza cautelare prevista dall’articolo 274 comma 1 lett. b” (cfr. lett. b dell’art. 307, relativa al ripristino dopo l’emissione della sentenza di condanna, in primo o secondo grado, in presenza appunto di un “ordinario” pericolo di fuga).
3. Sulla scia delle perplessità manifestate dalla dottrina, il giudice del Tribunale di Nola ha osservato che nella nuova disposizione (a differenza di altre disposizioni codicistiche che pur richiamano lo stesso requisito) le «eccezionali esigenze cautelari» vengono in rilievo non già quale condizione per reiterare la sola misura cautelare della custodia in carcere, bensì per legittimare la rinnovazione di qualsiasi misura cautelare coercitiva, con l’evidente corollario di determinare, senza ragionevolezza, una sostanziale area di immunità (cautelare) in favore di soggetti (destinatari di misure diverse da quella della custodia in carcere) nei cui confronti la procedura del riesame non si sia potuta completare entro il termine previsto.
Assoggettare ad un ulteriore più stringente parametro selettivo la possibilità di reiterare il medesimo titolo, a fronte di un compendio indiziario e cautelare che si presume del tutto immutato (e dunque suscettibile di soddisfare i parametri stabiliti dagli artt. 273 e ss. c.p.p.) appare il frutto di una scelta, va ribadito, del tutto irragionevole e non rispettosa dell’equilibrio raggiunto nell’assetto del codice di rito tra la tutela della collettività, da un lato, e le esigenze di rispetto della libertà personale, dall’altro.
La disposizione di cui si domanda la declaratoria di illegittimità – conclude il giudice – finisce per riservare alla caducazione della misura cautelare in sede di riesame un trattamento ingiustificatamente differenziato rispetto a quello previsto dall’art. 302 c.p.p. per l’ipotesi di inefficacia conseguente all’omesso interrogatorio entro il termine previsto dall’art. 294 c.p.p. laddove l’unico requisito richiesto dalla legge ai fini della reiterazione della misura e’ il previo interrogatorio, alla luce del quale valutare la permanenza delle condizioni indicate negli artt. 273, 274 e 275 c.p.p., non richiedendosi, in tal caso, la motivata presenza di esigenze «eccezionali».
Alla luce di ciò, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola ha chiesto che la Corte costituzionale voglia dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’articolo 309, comma 10, del codice di procedura penale nella parte in cui prevede che l’ordinanza che dispone una misura coercitiva – diversa dalla custodia in carcere – che abbia perso efficacia non possa essere reiterata salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, principio di eguaglianza sostanziale, del principio di ragionevolezza, dell’art. 101, comma 2 e dell’art. 104, comma 1, della Costituzione.