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Autoriciclaggio: la nuova norma e il contesto della Voluntary Disclosure

Il condiviso giudizio sfavorevole nei confronti della clausola d’apertura “fuori dei casi di concorso nel reato” dell’art. 648-bis, disciplinante la fattispecie di riciclaggio, ha alimentato nel nostro ordinamento l’altrettanto condivisa necessità di un immediato superamento della non punibilità dell’autoriciclaggio.

Il distacco tra la fattispecie di riciclaggio e la sua concreta applicazione giudiziaria era infatti considerato la conseguenza, tra i tanti mali affliggenti la norma, di quella che è stata definita la fragilità del ponte che unisce i due segmenti del fatto di laundering, rappresentati dalla commissione di un delitto-presupposto e dalla seguente condotta di ripulitura; a fungere da ponte era proprio la clausola di riserva che “nel ritagliare il privilegio di self-laundering di fatto sterilizzava la funzionalità operativa della norma incriminatrice”.

Le diverse osservazioni e considerazioni della dottrina sul tema, indicative di una oscillazione emotiva che alternava auspici e timori di superamento del c.d. privilegio di autoriciclaggio, sono state in diversa misura accolte dalle varie iniziative parlamentari che già dal 2004 si sono succedute nel tentativo di offrire chiavi risolutive della questione anche in ragione di sollecitazioni internazionali e comunitarie.

Le note Commissioni Grasso, Greco, Fiandaca e Garofoli, nell’affrontare in particolare la vexata quaestio dell’autoriciclaggio, si sono tutte sostanzialmente ritrovate dinanzi al bivio che imponeva o di percorrere il sentiero dell’amputazione della clausola d’apertura dell’art. 648-bis oppure di procedere alla stesura di una incriminazione autonoma; opzione che, peraltro, ha reso necessario interrogarsi su quale fosse la sede del codice penale più idonea ad ospitare eventualmente una distinta fattispecie di reato.  Le numerose proposte di legge risultanti dagli studi e dagli approfondimenti in materia non hanno però avuto seguito, finché il reato definito da qualcuno come il “convitato di pietra” dell’ordinamento italiano non ha trovato cittadinanza nel codice penale con l’approvazione definitiva in Senato, lo scorso 4 dicembre 2014, del disegno di legge recante “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”.

La legge di approvazione in questione è la n. 186 del 2014, la quale si compone di due nuclei portanti, il primo avente per oggetto la materia fiscale e il secondo quella penale.  Con riferimento alla parte fiscale, in questa sede si limiterà l’analisi ad una sintetica indicazione della disciplina introdotta, per lasciare maggiore spazio allo stretto legame esistente con le altre novità apportate invece dall’aspetto penale della legge n. 186/2014, tramite le quali si è posta fine all’annosa questione dell’incriminazione dell’autoriciclaggio o, forse, come i primi commentatori hanno già suggerito, la si è ulteriormente complicata.

Il quid novi in ambito fiscale è rappresentato dall’istituto della c.d. voluntary disclosure (o collaborazione volontaria, altresì definita “autodenuncia”), finalizzata all’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato in violazione degli obblighi dichiarativi in materia di monitoraggio. Per contrastare la frode e l’evasione fiscale, gli obiettivi perseguiti negli ultimi anni in ambito internazionale e domestico sono stati infatti quelli di una maggiore trasparenza e di un potenziato scambio di informazioni.