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La forza dirompente de Dei Delitti e Delle Pene di Cesare Beccaria

Se guardiamo al corso della storia umana si può riscontrare come per secoli il problema se fosse o non fosse lecito condannare a morte un colpevole non si è nemmeno posto. Infatti, bisogna giungere all’Illuminismo, nel cuore del Settecento per trovarsi per la prima volta di fronte ad un serio e ampio dibattito sulla liceità della pena capitale.  La poliedricità del problema della pena di morte, spesso, nei tempi meno recenti intrecciato con quello della tortura, ed il suo trascendere, per sua intima natura, la sfera del diritto e della politica criminale ne hanno fatto, nel corso dei secoli, un punto di incrocio tra opposti orientamenti e astratte convinzioni filosofiche e giuridiche.

Considerata semplicemente dagli antichi ordinamenti una pena tra le pene, probabilmente in ragione di organizzazioni sociali più esposte a turbative del consorzio, provenienti non tanto dall’interno, ma dall’esterno del gruppo, l’ammissibilità, e per questa via la legittimità e l’opportunità della pena di morte è stata sottoposta a revisione critica, nell’età moderna, dal pensiero illuministico, che ha fatto della battaglia contro la pena capitale, soprattutto attraverso il libro di Beccaria, uno dei capisaldi dell’affermazione delle civili libertà.

Ove si prescinda da Voltaire, il quale, con lo sguardo rivolto ai processi più eclatanti del suo tempo, condannava la pena di morte eminentemente in quanto inflitta per modesti delitti, Beccaria compare incontestabilmente all’orizzonte della storia della pena di morte come l’uomo di pensiero nel quale si opera una svolta nella stessa impostazione critica di tale questione. Prima di Beccaria, il problema, essenzialmente, ove si eccettuino rare voci di dissenso, particolari ed isolate, era quello perché ‹‹rispondere sì›› alla pena di morte, ossia la motivazione da dare alla soluzione implicitamente positiva del problema. Dopo Beccaria, il problema diventa quello di rispondere ‹‹sì›› o ‹‹no››, e, di seguito, ‹‹perché›› alla ammissione, nell’ordine giuridico, della pena di morte.

In effetti, fino a quel momento, morire per mano del boia era considerato come un fatto del tutto naturale, come un accadimento rientrante nel normale ciclo vitale di uno stato civile. Chi si rendeva colpevole di determinati reati doveva essere privato del suo bene più caro e più prezioso, la vita. Si può, pertanto, correttamente sostenere che il dibattito sulla pena di morte, ossia sull’opportunità di mantenerla e di applicarla o abolirla definitivamente, affonda le sue radici nella modernità. Il suo inizio può essere datato 1764, anno in cui Cesare Beccaria dà alle stampe il celeberrimo Dei delitti e delle pene.

Quel che Beccaria scrisse non veniva scritto per la prima volta , ma venne scritto per la prima volta in un’epoca finalmente pronta a recepire le idee riformistiche e pensare di dar loro concreta attuazione. Nell’opera, come si vedrà, per la prima volta, vengono sollevati in maniera sistematica seri dubbi sulla legittimità della pena capitale, di fatto ritenuta come pena inutile ed inefficace al suo scopo, mediante tutta una serie di argomenti ancora oggi utilizzati dagli abolizionisti di tutto il mondo.

Anche se non sono mancate opinioni diverse, è parere diffuso che il maggior contributo storico dell’Illuminismo sia stata la riforma in senso umanitario del diritto penale. Nel Settecento, nei paesi europei, la pena capitale veniva applicata a un numero altissimo di comportamenti, che includeva i ‹‹delitti›› detti ‹‹religiosi›› (bestemmia, sacrilegio, eresia, magia), nonché delitti quali il furto o la falsificazione di monete, considerato crimine di ‹‹lesa maestà››. Nel caso di delitti più gravi, inoltre, quali la ‹‹lesa maestà››, appunto, nonché i delitti di sangue, la morte era accompagnata da tormenti come il supplizio della ruota o i morsi di tenaglie roventi.

La posizione degli illuministi sui delitti religiosi fu radicale: una cosa era il ‹‹peccato›› (trasgressione della legge religiosa o morale), altra il ‹‹delitto›› (violazione di una norma del diritto penale). L’Illuminismo, da questo punto di vista, contribuì anche al processo di laicizzazione del diritto. Altrettanto netta e unanime fu la presa di posizione contro i supplizi che accompagnavano le esecuzioni, ma la questione della pena di morte registrò posizioni assai diverse. Contro di essa, come si è detto, si pronunciò in primo luogo Beccaria, nel 1764. E lo fece basandosi su due ordini di argomentazioni, l’uno basato sulla teoria del contratto sociale, l’altro di natura utilitarista. La teoria dell’origine contrattuale dello Stato consente a Beccaria di sostenere che, se è vero che gli uomini, per evitare uno stato di continua belligeranza, hanno rinunciato a una parte della loro libertà mettendola nel ‹‹pubblico deposito›› che forma la sovranità di una nazione, essi lo hanno fatto per necessità.

Il secondo argomento, di tipo utilitaristico, consiste nella confutazione dell’idea che la pena di capitale ottiene efficacia deterrente: quel che impressiona, e può in-durre a evitare di delinquere, non è l’esecuzione in sé; assai più di questa ha effetto deterrente ‹‹il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che, divenuto bestia di servigio, ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti›› . Alla pena di morte, dunque, va sostituita la prigione a vita. A favore o contro la pena di morte. Il nostro dilemma ancora oggi, dilemma reso particolarmente urgente sia dall’utilizzo massiccio e spesso indiscriminato che ancora oggi viene fatto della pena di morte in moltissimi Paesi civili , sia dalle ormai quotidiane richieste di pena di morte per i terroristi internazionali.

La sua abolizione, in tutti quei Paesi che ancora la applicano non è solo una esigenza dell’individuo o del rafforzamento ulteriore della sua sfera di inviolabilità, ma costituisce sempre più una necessità storica ed universale ed il punto di approdo della nostra epoca, nell’incontro di diverse civiltà. Norberto Bobbio, il grande filosofo contemporaneo, acceso abolizionista, ha scritto in una sua relazione congressuale, dal titolo Contro la pena di morte, che la ragione ultima per opporsi alla pena di morte rimane un comandamento fondamenta-le: quello di ‹‹non uccidere››. Esso individua un cammino della civiltà, seppur irto di ostacoli e contraddizioni, volto verso l’abolizione totale della pena di morte dal teatro della storia.