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Disastro ambientale doloso, colposo e termini di prescrizione: sollevata questione di legittimità costituzionale

Cassazione

Cassazione Penale, Sez. IV, Ordinanza 29 aprile 2015
Presidente Sirena, Relatore Montagni

Con ordinanza del 29 aprile 2015, pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 18-11-2015, la quarta sezione penale della Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 157, comma sesto, cod. pen., nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di disastro colposo risulti conforme a quello previsto per la più grave ipotesi di disastro doloso.

La questione rimessa al vaglio della Corte Costituzionale riguarda, dunque, la durata dei termini prescrizionali previsti rispettivamente per le due figure di reato:

  • secondo la regola generale dettata dal comma primo dell’art. 157 cod. pen., come novellato, il reato di disastro doloso previsto dall’art. 434, comma 2, cod. pen., siccome punito con la pena della reclusione da tre a dodici anni, si prescrive nei termine di anni dodici.
  • i reati previsti dall’art. 449 comma primo cod. pen. (che punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni chiunque «cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo») si prescriverebbero nel termine di anni sei; tuttavia, tale termine deve essere raddoppiato (quindi, portato ad anni dodici) a norma dell’art. 157 comma 6 cod. pen., ove e’ stabilito che «I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449, 589 secondo terzo e quarto comma, nonche’ per i reati di cui all’art. 51 commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale».

Dunque – si legge nell’ordinanza – in base al delineato sistema sanzionatorio, il termine prescrizionale relativo al disastro ambientale doloso risulta conforme a quello previsto per il disastro ambientale colposo, nel caso in cui l’evento si sia verificato (in entrambi i casi 12 anni).

La previsione del medesimo termine prescrizionale, tanto per l’ipotesi colposa del reato di disastro ambientale, quanto per la corrispondente ipotesi dolosa, pone allora in rilievo la questione della compatibilità di un tale assetto sanzionatorio, rispetto ai principi di uguaglianza e di ragionevolezza, ex art. 3 Cost., come declinati dallo stesso Giudice delle leggi.

Infatti – ricorda la Cassazione – la Corte costituzionale, con la sentenza n. 143 del 2014, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 157, sesto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che i termini di cui ai precedenti commi del medesimo articolo siano raddoppiati, rispetto al reato di incendio colposo, ai sensi dell’art. 449, in riferimento all’art. 423 cod. pen. La Corte costituzionale, a fondamento dell’assunto, ha posto in evidenzia che la disciplina di cui all’art. 157, cod. pen., comma sesto, determina una anomalia di ordine sistematico, laddove il termine prescrizionale per i delitti realizzati in forma colposa – nella specie l’incendio – risulta addirittura superiore rispetto alla corrispondente ipotesi dolosa, se pure identica sul piano oggettivo.

In quell’occasione, la Consulta, muovendo dal rilievo che la prescrizione costituisce nell’attuale configurazione un istituto di natura sostanziale, ha considerato che la discrezionalità legislativa, in materia, deve essere pur sempre esercitata nel rispetto del principio di ragionevolezza e in modo tale da non determinare ingiustificabili sperequazioni di trattamento, tra fattispecie omogenee.

Pertanto – conclude il giudice a quo – si deve ritenere non manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale dedotta dalle difese, rispetto all’art. 157, comma 6, cod. pen., in riferimento all’art. 3 Cost., giacche’ la determinazione dei medesimi termini di prescrizione, per il disastro ambientale, che qui occupa, e per l’omologa ipotesi dolosa, appare collidente con il principio di ragionevolezza: si viene in questo modo a scardinare la scala della complessiva gravità delle due fattispecie criminose, atteso che l’ipotesi di disastro colposo (ex artt. 449 e 434 cod. pen.), meno grave, punita infatti con la pena edittale da uno a cinque anni, viene a prescriversi nel medesimo tempo occorrente per la più grave ipotesi dolosa, di cui all’art. 434, comma 2, cod. pen., punita con la reclusione da tre a dodici anni.