Trasferimento di beni di interesse archeologico e sanzione della confisca: natura del rimedio sanzionatorio.
Il problema della tutela della sottrazione dei beni di interesse archeologico e i beni ad essi assimilati è, spesso, sottovalutato. La Corte di Cassazione è tornata sulla tematica, seppure incidentalmente, con la sentenza che qui sotto si riporta. La S.C, con Cass.penale III sezione n.42458 dep. 22/10/2015, ha statuito sulla natura del rimedio di cui all’art. 174 del Codice dei beni culturali e paesaggistici.
L’ art. 174 d.lgs 42/2004 ( Codice dei beni culturali) disciplina la sanzione della confisca dei beni, oggetto del suindicato codice, che vengono in qualsiasi modo trasferiti all’estero in assenza delle autorizzazioni previste. Si tratta di un rimedio “ad hoc”, studiato in conseguenza di alcuni eventi di spostamento di beni, che hanno causato ingenti perdite, non solo economiche, allo Stato italiano.
La confisca è un istituto che spesso ricomprende diversi significati tra loro eterogenei. Si pensi la confisca ex art 240 c.p o quella ex art. 12 sexies l. 356/92, per citarne alcune.
Diversa è la confisca obbligatoria prevista, al terzo, dal codice dei beni culturali; l’articolo 174 sanziona: chiunque trasferisce all’estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico (…), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione (…) Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando (…).
Ed è proprio il terzo comma dell’articolo al centro della questione: se la confisca ex art 174 comma 3 possa essere disposta in assenza di una sentenza di condanna in ordine al fatto per il quale il provvedimento ablativo è stato disposto, e per la quale è intervenuta la prescrizione.
Il giudice di legittimità rigetta la tesi prospettata dalla difesa, che rinviene nella confisca ex art 174 dlgs. 42/2004 una misura penal–sanzionatoria, e pertanto la sua applicazione richiede il collegamento necessario con il reato per la quale si commina ( la S.C rifiuta la tesi che fa leva art. 240 c.p relativa alla confisca obbligatoria in materia penale).
La Cassazione ricostruisce la confisca attraverso un’interpretazione sistematica dell’istituto e afferma ( ancora una volta) il principio generale della proprietà statale delle cose d’interesse artistico, archeologico, etc…e della eccezionalità delle ipotesi di dominio privato sugli stessi oggetti. Questo non significa l’esistenza di un privilegio, in capo all’amministrazione statale, di prova bensì un rigido meccanismo di prova.
Per la Suprema Corte la confisca ex art 174 del codice dei beni culturali e paesaggistici costituisce misura di legislazione speciale e non può essere in alcun modo assimilata ad altre tipi di confisca presenti nell’ordinamento.
Per la Corte, insomma, la confisca prevista quale sanzione è una misura amministrativa recuperatoria, in particolare: la confisca dei beni culturali esportati illecitamente risponde a una finalità esenzialmente recuperatoria di una res extra commercium insuscettibile di essere sottratta al patrimonio culturale italiano, essendone inibita, da un lato a fuoriuscitaa dal territorio nazionale, e dall’altro, la sottrazione al dominio che lo Stato esercita su di essa”.