ARTICOLICONTRIBUTIDIRITTO PROCESSUALE PENALETesi di laurea

Il concetto di prova illegittimamente acquisita nell’art. 191 c.p.p. (Tesi di laurea)

Prof. relatore: Paolo Ferrua

Ateneo: Università degli Studi di Torino

Anno accademico: 2014/2015

Il discorso ruota intorno al rispetto, al valore, alla violazione delle forme. Inoltre al rapporto tra le forme e i principi. È un discorso risalente, forse quello che si pone alla base della procedura penale stessa come disciplina. Ritorna attuale per definire questioni irrisolte dai fervori della dottrina, per giustificare cambiamenti legislativi e dare, infine, una coerente visione d’insieme del tema. L’ἀρχή della questione è, dunque, la forma, quella che alcuni ritengono da ridimensionare, per “svincolare il processo dal regno sterile delle forme fini a se stesse, per collocare legalità e garanzia nell’etica della responsabilità anziché in quella delle forme”[1].

A fronte del potere di punire, le forme possono essere messe da parte?

Per rispondere a questa domanda il punto di partenza è l’analisi dell’istituto della prova penale illegittimamente acquisita così come individuato nell’art. 191 c.p.p. Si ripercorre questa figura dal momento iniziale della sua costituzione fino al momento in cui viene rilevata in giudizio mettendo in luce le implicazioni processuali che si possono verificare.

Si prosegue analizzando la conseguente sanzione dell’inutilizzabilità partendo da una prospettiva storica per evidenziare il percorso e l’evoluzione processuale che ha portato a risolvere i disagi in sede applicativa.

L’inutilizzabilità si concretizza in un giudizio di disvalore della prova. L’indeterminatezza legislativa non può porsi in dubbio, ma occorre riflettere se ciò dipenda da un’imprecisione del legislatore o piuttosto sia l’espressione di una consapevole volontà, così da conferire un’ampiezza interpretativa di una certa portata.[2]

Il substrato ideologico da cui si sviluppa il nostro lavoro non può non tenere in considerazione, a livello comparatistico, il modello di paesi che hanno intrapreso scelte legislative volte a porre in atto una regola di esclusione nei confronti delle prove illegally obtained da parte della polizia.

Esempio paradigmatico è l’esperienza statunitense che ha posto limiti notevoli quando l’acquisizione della res avviene in modo illecito, pur tenendo presente i temperamenti nel caso in cui si riveli una scarsa rilevanza dell’illecito perpetrato o la buona fede dell’agente. Queste considerazioni sono indicative di un metodo possibile, da cui, de jure condendo, possono trarsi proficue ispirazioni volte ad assicurare una maggiore efficienza del sistema.

Attualmente, come sopra già evidenziato, nell’ordinamento italiano l’art. 191 c.p.p. introduce una sanzione ad hoc per la prova illegittima, l’inutilizzabilità. Il processo ha la sua legge e gli elementi probatori male acquisiti sono definiti non valutabili. L’art. 191 c.p.p. non costituisce di per sé divieto probatorio e non pone esclusioni specifiche. Qualora venisse violato un divieto specifico si rinvia, però, ad esso, per cui la prova è ammissibile fintanto che non venga violata alcuna norma di rito[3].

Vi è anche la possibilità di ritenere l’inutilizzabilità come la sanzione cui sono sottoposte le prove raccolte senza osservare le norme penali incriminatrici, trattandosi di norme dettate al fine di escludere specifiche condotte[4].

Il lavoro in oggetto si propone di delineare le caratteristiche principali di questa sanzione, articolandosi in modo dialettico e confrontando più piani (ideologico, oggettivo e soggettivo), così da mettere in luce le implicazioni e le problematiche principali.

Nel corso del lavoro verranno proposti casi paradigmatici, come la problematica relativa al rapporto perquisizione-sequestro. Forse la questione più dibattuta è quella del caso della perquisizione eseguita dalla polizia su iniziativa propria. Non esiste un vero e proprio divieto di acquisizione conseguente e quindi l’assenza dei presupposti dell’atto iniziale non potrebbe impedire la convalida del sequestro seguente del corpo del reato o cose che appartengono al reato, in nome del tradizionale principio male captum, bene retemptum. In verità questo principio è contestabile, poiché il momento dell’acquisizione non è in sé.

L’inutilizzabilità rappresenta la sanzione più severa in ambito probatorio. Si tratta di una soluzione che pare non ammettere compromessi e che azzera il valore di una prova illegittimamente acquisita. La formulazione dell’art. 191 c.p.p. non garantisce, però, un’omogeneità interpretativa e tra le questioni più dibattute si rileva quella relativa alla sorte delle prove, la cui acquisizione è connessa e dipendente da una o più fonti inutilizzabili.

Si pensi, ad esempio, ad informazioni emerse da un interrogatorio viziato che vengano utilizzate per disporre pedinamenti o controlli satellitari tramite gps oppure dati di intercettazioni che consentano di individuare nuove utenze telefoniche da captare o, infine, che il pubblico ministero, a seguito di una dichiarazione estorta, scopra dove sono state pianificati i reati e vi raccolga prove reali determinanti.

Ci si chiede, allora, se le prove ottenute da prove illegittime siano anch’esse da considerarsi invalide.

Ritorna, quindi, la questione iniziale e soprattutto la necessità di trovare un equilibrio sull’asse del bilanciamento tra il diritto ad un accertamento probatorio efficiente e la tutela dei diritti costituzionali dei singoli. Questa dicotomia in perenne conflitto pervade come leitmotiv tutto il lavoro svolto.

Relativamente all’inutilizzabilità derivata, il silenzio del legislatore alimenta i conflitti in dottrina tra posizioni estreme e soluzioni alternative più e meno suggestive.

Sostenendo la teoria dell’inutilizzabilità “derivata”, in presenza di prove dipendenti l’una dall’altra, l’inutilizzabilità sarebbe in grado di propagarsi. Una questione che, però, suscita non pochi problemi, a fronte della difficoltà di trovare una giustificazione nella legge processuale. Occorre poi delineare le modalità di applicazione dell’istituto che non può essere generalizzato, ma necessita comunque di alcune riflessioni rispetto a casi determinati. Il giurista deve, inoltre, interrogarsi sul fondamento codicistico che legittima un tale istituto: l’applicazione analogica dell’art. 185 c.p.p. è stata la risposta più semplice, anche se la nullità è una sanzione processuale tipica e quindi opera solo in riferimento a casi altrettanto tipizzati. Corollario della tipicità, infatti, è il divieto di analogia. Sono, inoltre, configurabili altre risposte, tra cui quella che considera l’inutilizzabilità derivata come conseguenza ontologica dell’inutilizzabilità stessa.