Sospensione del procedimento con messa alla prova: ordinanza di rigetto e ricorribilità in Cassazione
E’ stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: se l’ordinanza con cui il giudice del dibattimento rigetta la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato sia autonomamente ricorribile in cassazione ovvero sia impugnabile solo congiuntamente alla sentenza ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen.
Punto di partenza è lìart. 464-quater comma 7 c.p.p., ai sensi del quale “contro l’ordinanza che decide sull’istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l’imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell’udienza o perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita ai sensi del comma 1. L’impugnazione non sospende il procedimento“.
Il tenore letterale di tale disposizione – scrive la Corte – sembra suggerire che siano ricorribili tutte le ordinanze che decidono sulla richiesta, a prescindere dal fatto che si tratti di accoglimento o di rigetto.
Al tempo stesso, l’art. 463-ter c.p.p., nel far riferimento al rigetto, prevede espressamente la possibilità di rinnovazione dell’istanza prima della apertura del dibattimento e il comma 9 dell’art. 464-quater c.p.p. a sua volta prevede la possibilità di rinnovare l’istanza nel corso del giudizio, prima dell’apertura del dibattimento. Potrebbe, dunque, trarsi lo spunto per ritenere che il precedente settimo comma non contempli il caso dell’ordinanza reiettiva, essendo prevista in tal caso solo la possibilità di rinnovazione.
Il dissonante quadro complessivo – si legge nell’ordinanza – trova riscontro nelle divergenti conclusioni cui è fin qui pervenuta la giurisprudenza della Corte di Cassazione, registrandosi sul punto due diversi orientamenti: secondo il primo è da ritenersi inammissibile il ricorso immediato contro l’ordinanza dibattimentale reiettiva; secondo il secondo, invece, si tratta di provvedimento immediatamente ricorribile.