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Sentenza Erri De Luca: depositate le motivazioni

Tribunale di Torino, ud. 19 ottobre 2015, dep. 18 gennaio 2016
Prima sezione penale, Dott.ssa Iadeluca

Pubblichiamo, in considerazione dell’interesse mediatico della vicenda, le motivazioni della sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti di Erri De Luca dal Tribunale di Torino lo scorso 19 ottobre.

Le frasi pronunciate da Erri De Luca (il quale era stato tratto a giudizio per aver dichiarato nel corso di un’intervista «La TAV va sabotata, ecco perché le cesoie servivano, sono utili a tagliare le reti» e per aver, in un’altra occasione, ribadito «Resto convinto che la TAV sia un’opera inutile e continuo a pensare che sia giusto sabotare quest’opera») ad avviso del Tribunale, non erano “idonee a istigare attualmente e concretamente qualcuno” a commettere reati contro il cantiere in Val Susa.

Secondo il giudice, deve infatti essere valutato “il contesto nel quale si calano le parole” posto che la giurisprudenza richiede che “le frasi vengano pronunciate in un contesto ove per ragioni contingenti sia immediato ed attuale il rischio che il messaggio istigatorio eserciti la propria forza suggestiva e persuasiva”.

Per una condanna per istigazione a delinquere, in sostanza, “deve esserci il requisito dell’idoneità della condotta a turbare l’ordine pubblico, elemento che costituisce il vero e proprio punto di confine tra la libertà di manifestazione di pensiero e l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico“; la pena scatta solo “in caso di condotte che presentano una forza di persuasione tale da poter stimolare nel pubblico la commissione di altri delitti del genere“.

Ben diverso – afferma il giudice – il contesto nel quale si calano le parole di De Luca trattandosi di interviste rilasciate a testate generaliste e quindi dirette a un pubblico vasto “del tutto variegato e che non ha un particolare interesse verso il tema Tav” e non di “dichiarazioni rese su testate locali dell’area valsusa a o di ispirazione anarchica e, di conseguenza dirette a destinatari più propensi al recepimento anche di un eventuale messaggio istigatorio specifico”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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