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I decreti sulle depenalizzazioni in Gazzetta Ufficiale. Ecco cosa cambia.

in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 1 – ISSN 2499-846X

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Il Consiglio dei Ministri n. 100 del 15 gennaio 2016 ha approvato due decreti legislativi in attuazione dell’art. 2, legge delega n. 67/2014, che sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale lo scorso 22 gennaio ed entreranno in vigore il 6 febbraio 2016.

Tali decreti dispongono l’abrogazione (D. lgs. n. 7/2016) e la depenalizzazione (D. lgs. n. 8/2016) di una serie di reati, in ragione della scarsa offensività e della natura bagatellare. Si tratta invero di un intervento normativo in linea con il più recente orientamento di politica criminale varato dal Governo, ispirato a canoni di alleggerimento e ridistribuzione del lavoro dei tribunali e dettato dalla riscoperta del principio di sussidiarietà della sanzione penale, e che pertanto mira a ridurre il campo di intervento del diritto penale a tutti e soli i casi in cui ogni altra misura appaia inidonea.

Sulla scorta di queste considerazioni, l’Esecutivo ha inteso affidare le condotte oggetto di abrogazione alla giurisdizione civile con la previsione di inedite sanzioni pecuniarie civili, mentre le fattispecie depenalizzate sono state più tradizionalmente poste sotto la competenza dell’autorità amministrativa con la predisposizione di opportune sanzioni pecuniarie amministrative.

Gli effetti di questa riforma saranno senz’altro di carattere deflattivo, almeno con riferimento ai procedimenti pendenti, che saranno immediatamente definiti con sentenza ex art. 129 c.p.p.. Quanto invece ai procedimenti conclusi con sentenza definitiva di condanna, il giudice dell’esecuzione dovrà procedere ex art. 673 c.p.p. alla revoca del provvedimento, ciò che solleva qualche perplessità, almeno nel breve termine, con riferimento ai ricordati intenti di alleggerimento processuale.

Analizziamo brevemente i dettagli della riforma.

1.     Abrogazione e sanzioni civili

Il decreto n. 7/2016 dispone l’abrogazione totale (art. 1) e parziale (art. 2) di alcuni reati previsti dal codice penale e contestualmente stabilisce (art. 3 e 4) che le condotte abrogate, qualora dolose, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno, anche al pagamento di una sanzione pecuniaria civile. È senza dubbio questa la novità più rilevante della presente riforma, giacché la nozione stessa di sanzione civile era finora sconosciuta al nostro ordinamento.

Con riferimento al quantum, il decreto prescrive che la sanzione civile da un lato va commisurata (art. 5) secondo precisi criteri di natura oggettiva (la gravità della violazione, la reiterazione dell’illecito, l’arricchimento del soggetto responsabile, l’opera svolta dall’agente di eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell’illecito) e soggettiva (la personalità e le condizioni economiche dell’agente), e dall’altro lato è compresa entro determinate -ancorché ampie- cornici edittali (100-8.000 euro, 200-12.000 euro).

Dal punto di vista processuale (art. 8), il profilo sanzionatorio è indissolubilmente legato a quello risarcitorio; e ciò sotto un duplice aspetto: da un lato la competenza ad applicare la sanzione è affidata al giudice civile che conosce dell’azione di risarcimento del danno, con la conseguenza che il procedimento sanzionatorio si attiva -similmente al procedimento per querela- soltanto a discrezione della persona offesa, e dall’altro lato lo stesso giudice può applicare la sanzione pecuniaria solo ove abbia previamente accolto la domanda risarcitoria.

Inoltre, il decreto dispone su ulteriori questioni tutt’altro che secondarie. In primo luogo, è stabilito (art. 3.2) che per la sanzione pecuniaria civile vige la disciplina della prescrizione civile, pari a cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato (art. 2947.1 cod. civ.). Inoltre, ai fini della reiterazione dell’illecito, si prevede (art. 6) una recidiva infraquadriennale per violazioni della stessa indole, mentre il concorso di persone nell’illecito (art. 7) è perfettamente ricalcato sul modello del concorso penale (art. 110 c.p.).

Quanto all’esecuzione della sanzione, da un lato si rimanda ad un decreto ministeriale per gli aspetti procedurali di pagamento della stessa (art. 9), e dall’altro lato si chiarisce che l’importo così raccolto sarà devoluto alla Cassa delle ammende (art. 10).

Giungendo ora, nello specifico, ai reati oggetto di abrogazione e contestuale previsione di sanzione pecuniaria civile, si tratta di:

–     Falso in scrittura privata (art. 485 c.p.)

–     Falso in fogli firmati in bianco (art. 486)

–     Ingiuria (art. 594)

–     Sottrazione di cose comuni (art. 627)

–     Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647)

–     Danneggiamento, nella fattispecie non aggravata (635.1)

Si prevedono inoltre abrogazioni parziali o modifiche degli articoli del codice penale: 488, 489, 490, 491, 491-bis, 493-bis, 596, 597, 599, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies.

Infine l’articolo 12 stabilisce la retroattività delle sanzioni pecuniarie civili con il solo limite del giudicato, nel qual caso il giudice dell’esecuzione procede alla revoca della sentenza o del decreto penale di condanna in osservanza del procedimento ex art. 667.4 c.p.p..

2.     Depenalizzazione e sanzioni amministrative

Il decreto n. 8/2016 dispone invece la depenalizzazione di altre condotte, le quali pertanto non costituiscono più reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

La prima categoria di reati depenalizzati (art. 1) è costituita da tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena pecuniaria, della multa o dell’ammenda, anche se nelle ipotesi aggravate (che divengono fattispecie autonome di reato) sono punite con la pena detentiva sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria.

A questa regola generale susseguono immediatamente alcune eccezioni, con riferimento:

–     ai reati puniti con la sola pena pecuniaria previsti dal codice penale (art. 1.3), ad eccezione del reato di atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.);

–     ai reati contenuti nell’allegato al decreto (art. 1.3), e che afferiscono alle seguenti materie: edilizia e urbanistica, ambiente, alimenti e bevande, salute e sicurezza sul posto di lavoro, sicurezza pubblica, giochi d’azzardo e scommesse, armi ed esplosivi, elezioni e finanziamento ai partiti, proprietà intellettuale e industriale;

–     ai reati puniti con la pena pecuniaria previsti dal D. lgs. 286/1998 (t.u. immigrazione) (art. 1.4).

La seconda categoria di reati (art. 2) si compone di alcune fattispecie contenute nel codice penale. In particolare, divengono illeciti amministrativi:

–     Atti osceni (art. 527 c.p.), mentre rimane penalmente rilevante la fattispecie aggravata del comma 2;

–     Pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528), mentre rimane penalmente rilevante la fattispecie aggravata del comma 3;

–     Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (art. 652);

–     Abuso della credulità popolare (art. 661);

–     Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (art. 668).

–     Atti contrari alla pubblica decenza (art. 726)

La terza categoria (art. 3) comprende una serie nutrita di reati extra codicem, tra i quali spicca la fattispecie di omesso versamento di ritenute previdenziali (art. 2 comma 1-bis legge n. 638/1983), in precedenza sfuggito alla riforma dei reati fiscali (D. lgs. 158/2015), il quale integra ora illecito amministrativo al di sotto della soglia di euro 10.000 annui.

Sotto il profilo rituale infine, gli articoli 7 e 9 stabiliscono l’autorità competente e la trasmissione degli atti ad opera dell’autorità giudiziaria entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, mentre l’articolo 8 sancisce la retroattività delle sanzioni amministrative perfettamente ricalcando il modello costruito dal citato articolo 12 del decreto n. 7/2016 per le sanzioni civili.

Come citare il contributo in una bibliografia:
L. Roccatagliata, I decreti sulle depenalizzazioni in Gazzetta Ufficiale. Ecco cosa cambia, in Giurisprudenza Penale Web, 2016, 1