ARTICOLICONTRIBUTIDelitti contro l’ordine pubblicoDIRITTO PENALE

Incidente in funivia: la Cassazione esclude il disastro innominato colposo ex art. 449 c.p.

Cassazione Penale, Sez. IV, 10 aprile 2015 (ud. 13 marzo 2015), n. 14859
Presidente Romis, Relatore Bianchi

La sentenza qui in commento esclude la responsabilità in capo a un macchinista di una funivia, al quale la  Pubblica Accusa contestava il delitto di disastro innominato colposo ex art. 449 c.p. per aver causato – in concorso con altri quattro colleghi oggetto di separati procedimenti penali – un incidente che aveva prodotto gravi conseguenze sia per l’impianto che per i passeggeri.

A causa dell’elevata velocità, infatti, il mezzo era andato a sbattere a fine corsa contro il muro della stazione di arrivo, determinando la demolizione del respingente di fine corsa oltre al tranciamento dei bulloni che lo fissavano, causando lesioni personali nei confronti dei passeggeri. A causa dell’impatto, poi, la cabina si staccava parzialmente dalle funi di sostegno rimanendo pendente per metà nella zona antistante la fossa della stazione d’arrivo mentre l’altra vettura – che si trovava presso la stazione di valle – finiva per urtare contro i respingenti proprio nella stazione di valle.

Chiamato a pronunciarsi in sede di udienza preliminare, il GUP di Pinerolo aveva ritenuto che il fatto descritto era da qualificarsi come mero incidente, non avendo assunto dimensioni macroscopiche e qualitative tali da poter integrare un evento disastroso ex art. 449 c.p.

Investita della questione dal ricorso della Procura Generale – che asseriva che l’incidente, così come descritto, andava qualificato come “evento disastroso” anziché come semplice “incidente” – la Cassazione conferma la correttezza della ricostruzione operata dal GUP e sfrutta l’occasione per ribadire, una volta di più, gli elementi che caratterizzano l’evento disastroso.

Nello specifico, la Suprema Corte afferma che “la motivazione è corretta avendo fatto applicazione di principi pacificamente accolti secondo cui elementi caratterizzanti il disastro, sono, dovendosi fare riferimento, in assenza di una definizione legale, alla nozione comune, la estensione e la vastità dell’infortunio ed avendo la costante giurisprudenza di questa Corte sempre ribadito la necessità, richiamata anche dalla Corte Costituzionale con la già richiamata sentenza, che si verifichi un evento macroscopico, dirompente e quindi caratterizzato, nella comune esperienza, per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all’incolumità di numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile”.

Come si può leggere, la Cassazione dà atto della mancata definizione codicistica della nozione di “disastro”, i cui tratti essenziali sono stati definiti, come noto, da un’importante intervento della Consulta – accennato nel passaggio riportato – nel corso del quale è stato precisato che  il disastro, per essere tale, non solo deve configurarsi come un evento di proporzioni straordinarie, idoneo a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi, ma deve inoltre costituire un pericolo per la vita o l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone, senza che, tuttavia, sia richiesta l’effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti: “Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall’altro lato, sul pino della proiezione offensiva, l’evento deve provocare – in accordo con l’oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione – un pericolo per la vita o l’integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l’effettiva verificazione della morte o delle lesioni di uno o più soggetti” (Corte Cost. 327/2008).

Tale orientamento, peraltro, era già stat anticipato in alcune pronunce antecedenti all’intervento della Consulta (cfr., ex multis,  Cass., Sez. IV, 17.3.1981, Schweitzer, in Giust. pen. 1982, p. 218;  Cass., Sez. IV, 24.2.1984 n. 1616, in Riv. pen. 1984, p. 671;  Cass., Sez. IV, 22.3.1991, Galbusera, in Giust. pen. 1991, p. 582;  Cass., Sez. V, 11.10.2006, n. 40330;  Corte App. Venezia, sezione II penale, sentenza 15.12.2004, B. + altri) e ha trovato conferma anche in alcune recenti pronunce, le quali hanno ribadito, ove ce ne fosse bisogno, la duplice essenza della nozione di disastro, che si compone, è bene ribadirlo, di una dimensione quantitativa – consistente nella dimensione macroscopica dell’evento –  e di un profilo qualititativo, che riguarda la proiezione offensiva dell’evento disastroso quale pericolo per la vita e la pubblica incolumità di un numero indistinto di persone (si vedano, recentemente, Cass. Pen., Sez. IV, 30 maggio 2014, n. 22671, in www.neldiritto.it; Cass. Pen., Sez. IV, 13 novembre 2015, n. 45438, in www.olympus.uniurb.it).