ARTICOLICONTRIBUTIDIRITTO PENALEMERITOParte speciale

Ex pilota Alitalia in cassa integrazione straordinaria non comunica all’Inps la nuova assunzione a titolo di prova

Tribunale di Ferrara, ud. 28 gennaio 2015, dep. 3 febbraio 2015
Giudici Marini, Amore, Iandolfi

La sentenza annotata costituisce una delle prime decisioni giurisprudenziali sulla delicata questione – giunta anche all’attenzione delle più rilevanti testate giornalistiche nazionali – relativa alla (presunta) illiceità penale delle condotte omissive tenute da numerosi ex piloti della principale Compagnia aerea nazionale che, durante il periodo di amministrazione straordinaria della Compagnia, hanno deciso di collaborare in prova (ma a titolo oneroso) presso altre Società aeree, omettendo tuttavia di darne comunicazione all’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e continuando a percepire così i benefici CIGS accanto agli emolumenti derivanti dalla nuova attività lavorativa.

Questi in estrema sintesi i fatti sottoposti all’attenzione del Tribunale di Ferrara: un pilota appartenente ad Alitalia veniva posto in regime di Cassa Integrazione Straordinaria a partire dal settembre del 2009.

Dopo i primi mesi di forzata inattività, a partire dall’aprile 2010, l’imputato trovava impiego presso una terza compagnia aerea, la quale, prima di procedere alla sua assunzione, lo sottoponeva ad un periodo di prova remunerato, che si protraeva al 31 agosto 2010, allorché il pilota aveva superato il periodo di prova e veniva così assunto.

Durante tale periodo di prova, l’imputato ometteva tuttavia di comunicare formalmente all’INPS di aver trovato un nuovo impiego remunerato e continuava così a percepire i contributi CIGS – per un ammontare pari a circa 34.000 Euro – accanto alle retribuzioni per la nuova attività lavorativa in prova.

Solo a valle dell’assunzione definitiva presso la nuova compagnia aerea, l’imputato comunicava formalmente all’INPS di competenza la sussistenza del nuovo rapporto di lavoro.

Dinanzi a questi fatti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara contestava al pilota il delitto di “indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” (art. 316-ter c.p.) poiché l’imputato “omettendo di informare l’INPS di Roma di essere stato assunto dalla società […] con la mansione di pilota dal 12.4.2010, assunzione che comportava come conseguenza la decadenza dal diritto all’erogazione della somma a titolo di CIGS ai sensi dell’art. 8 comma 5 L. 160/1988, conseguiva indebitamente il contributo CIGS erogato dall’INPS dal 12.4.2010 al 31.8.2010 per un ammontare complessivo di Euro 34.221, 27”, chiedendo ed ottenendo dal GIP di Ferrara l’emissione di un decreto penale di condanna nei confronti del pilota.

Avverso di esso, la difesa dell’imputato proponeva opposizione dalla quale scaturiva un dibattimento penale a valle del quale il Tribunale di Ferrara mandava assolto l’imputato con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.

Il tribunale estense giunge a tale conclusione sulla scorta delle indicazioni della Circolare INPS n. 94 del 9 luglio 2011 – adottata, peraltro, in un periodo temporale successivo rispetto ai fatti oggetto dell’imputazione – nel corso della quale l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale aveva fornito importanti e rilevanti chiarimenti sugli obblighi di comunicazione e autocertificazione posti a carico del personale di volo operante nell’organico di Alitalia.

Riportando quasi testualmente i contenuti del capitolo C) della circolare INPS sopra richiamata, il Tribunale precisa che “la normativa internazionale sulla sicurezza del volo e la natura stessa, peculiare, dell’attività professionale di pilota di linea, non potrebbero, del resto, consentire un’attività di prova ed inserimento attivo nei protocolli operativi di una diversa Compagnia aerea senza retribuzione dell’attività di tale qualificato tirocinio”.

A ciò si aggiunga, sotto altro versante, che “i lunghissimi tempi di risoluzione della crisi industriale di Alitalia erano incompatibili con un’inattività di volo che avrebbe comportato la perdita di qualsiasi titolo abilitativo per i piloti della compagnia”.

Infatti, scorrendo sempre il capitolo C) della circolare INPS, si può leggere che “in materia di mantenimento delle licenze e delle abilitazioni di volo, è intervenuta la normativa JARFCL 1, emendamento 7, applicata attraverso la “Regolamentazione tecnica in materia di rilascio e rinnovo licenze di pilotaggio”, Ed. 7, approvata dall’ ENAC con delibera del C.d.A. n. 11 del 22/02/2010 che, al capitolo 1.245, ha dettato le regole in materia del mantenimento delle licenze di tipo commerciale (CPL) e trasporto pubblico di linea (ATPL) delle cosiddette “abilitazioni per tipo” o “per classe” di velivolo (Type Rating o Class Ratings) ed inoltre, al capitolo 1.025, ha disposto in materia di validità delle licenze e delle abilitazioni. In particolare, il capitolo 1.025, JAR – FCL 1, Sezione 1, punto b) e c), prevede: “La validità della licenza dipende dalla validità delle abilitazioni ivi contenute e dal certificato di idoneità medica. La licenza viene rilasciata per un periodo massimo di 5 anni”. Il capitolo 1.245, JAR – FCL 1, Sezione 1, Subparte F, punto a), specifica: “ Le abilitazioni per tipo e le abilitazioni per classe veivoli plurimotore hanno validità di un anno dalla data di rilascio, o dalla data di scadenza se vidimate nel periodo di validità”. “Le abilitazioni per classe monomotore pilota singolo hanno la validità di due anni dalla data di rilascio o dalla data di scadenza se vidimate nel periodo di validità”.

Pertanto, il mantenimento, il conseguimento, il ripristino e il rinnovo delle licenze e relative abilitazioni del personale pilota, regolati dalla vigente normativa con specifiche e diversificate modalità di addestramento e accertamenti di idoneità, sono registrate e aggiornate nel data base informatico dell’ENAC, a seguito della verifica del verbale del controllo in volo o al simulatore e relativa check list, presentati dall’esaminatore che attesta l’effettuazione dell’attività minima annuale da parte del pilota.

Prosegue poi la Circolare dell’INPS, riportata anche testualmente nella sentenza che si analizza, “le peculiari caratteristiche dell’attività lavorativa svolta dal personale pilota richiedono di definire un periodo neutro, nel caso in cui il personale pilota in CIGS o mobilità presti attività lavorativa remunerata, finalizzata esclusivamente al mantenimento delle abilitazioni di volo, con operatore aereo diverso dall’azienda destinataria dei provvedimenti di CIGS o mobilità da cui dipende, o dipendeva, il lavoratore”.

La presenza di detto periodo neutro esonera così il personale pilota dall’obbligo di preventiva comunicazione all’INPS, “ma onera il pilota ad una successiva autocertificazione che possa consentire all’INPS di stabilire il periodo di tempo, sia in volo che a terra, durante il quale un pilota riceve addestramento al volo remunerato, per conseguire i titoli dianzi specificati”, in conformità sempre con le indicazioni della Circolare nr. 94.

Il predetto personale, pur sgravato dall’obbligo di preventiva comunicazione, deve comunque presentare l’autocertificazione di seguito indicata, al fine di consentire all’Istituto di stabilire il periodo di tempo, sia in volo che a terra, durante il quale un pilota riceve addestramento al volo remunerato per conseguire i titoli dianzi specificati.

Nello specifico, leggendo le indicazioni dell’INPS, “il personale pilota, in coincidenza con la scadenza di validità delle abilitazioni possedute e, all’esito del rinnovo o ripristino delle medesime, deve comunicare annualmente all’INPS, nel termine di 30 giorni successivi dal rilascio delle abilitazioni, decorrenti dalla data registrata sul libretto di volo, un’autocertificazione, ai sensi dell’ art. 46 D.P.R. n. 445/2000 e succ. mod., con le conseguenze di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo D.P.R., nella quale dichiari i periodi di attività lavorativa remunerata finalizzati esclusivamente al mantenimento delle predette abilitazioni. All’autocertificazione deve essere allegata copia integrale del libretto di volo di cui l’interessato deve autocertificare la conformità all’originale in suo possesso, con le formalità previste dell’art. 19 del citato D.P.R. e la copia fotostatica di un documento di identità dell’interessato”.

In conclusione, di fronte allo scenario normativo appena ricostruito, il Tribunale assolve l’imputato con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.

A detta del Tribunale, lo stato di incertezza della normativa extrapenale che regnava in materia al tempus commissi delicti non consente di poter muovere alcun addebito soggettivo al pilota: “la necessità di una tale successiva specificazione circolare dell’INPS circa le peculiari comunicazioni sui detti periodi di addestramento remunerato per il mantenimento quantomeno dei titoli abilitativi, fermo restando l’obbligo di comunicazione preventiva in caso di effettiva assunzione, comporta che l’addebito di insufficiente comunicazione preventiva mosso al (omissis) nel caso di specie non sia fondato, risultando il periodo di addestramento in questione in situazione di oggettiva incerteza di qualificazione agli occhi dello stesso Ente denunciante: in ogni caso, in relazione al periodo in questione, poi oggetto di dettagliata comunicazione successiva e, peraltro di richiesta preventiva di chiarimenti al riguardo, nessun addebito soggettivo può essere mosso all’imputato”.

In altri termini, nel corso del 2010 (momento in cui si sarebbe consumata l’ipotesi delittuosa contestata dalla Pubblica Accusa), la normativa extrapenale  vigente disciplinava esaustivamente solo l’obbligo di comunicazione all’INPS dell’effettiva assunzione presso altra Società o Ente, mentre nessun cenno veniva fatto in ordine al periodo di addestramento remunerato al fine di mantenere i titoli e le abilitazioni del personale pilota, il quale, evidentemente, non poteva disporre di alcuna regola (o quanto meno di qualche protocollo) in grado di guidare i suoi comportamenti nelle comunicazioni e nei rapporti con l’Ente previdenziale.

Tale incertezza scientifica, è la stessa sentenza a ribadirlo, non riguardava solamente il persona pilota coinvolto ma anche, e soprattutto, l’Ente previdenziale, tanto che nel luglio del 2011, l’INPS si affrettò (peraltro, dietro richiesta di chiarimenti) a emanare la circolare n. 94 con la quale venivano forniti chiarimenti e indicazioni necessarie in materia.

Sennonché, per quanto qui di interesse, i chiarimenti sono stati emanati dall’INPS circa un anno dopo rispetto ai fatti oggetto di contestazione e, pertanto, secondo la ricostruzione del Tribunale estense, all’epoca dei fatti, l’imputato versava in una situazione di totale incertezza normativa sulla norma extrapenale di riferimento – di fatto, assimilabile all’ipotesi di errore sulla norma extrapenale che cagiona un errore sul fatto (art. 47, comma 3 c.p.) – tale da impedire al Tribunale di muovere nei suoi confronti alcun rimprovero soggettivo per i fatti di cui al capo d’imputazione per difetto dell’elemento doloso.