L’omicidio stradale è legge. Il Senato approva il testo in via definitiva.
In Giurisprudenza Penale Web, 2016, 3
Il Senato della Repubblica, nel tardo pomeriggio di ieri mercoledì 2 marzo, ha approvato senza emendamenti il disegno di legge, già licenziato dalla Camera il 21 gennaio scorso, in tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali. Questa deliberazione chiude il travagliato iter parlamentare degli scorsi mesi e consegna un testo definitivo, a partire dal quale è finalmente possibile svolgere un’analisi compiuta.
La riforma agisce su tre fronti, intervenendo sul codice penale, sul codice di procedura penale e sul codice della strada. Vediamone dunque i dettagli più rilevanti.
1. Modifiche al codice penale
Il provvedimento interviene anzitutto a modificare il codice penale, introducendo -tra l’altro- gli articoli 589-bis, 589-ter, 590-bis, 590-ter e 590-quater.
589-bis – Omicidio stradale. Si tratta di una fattispecie di omicidio colposo, in virtù della quale è punito con la reclusione il conducente di veicoli a motore, la cui condotta imprudente costituisca causa dell’evento mortale. La norma prevede una serie di condotte distinte in base al grado della colpa.
In primo luogo è posta in rilievo la fattispecie generica di omicidio commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale (comma 1), che è punito con la reclusione da due a sette anni.
È sancita altresì (comma 2) la fattispecie aggravata dallo stato di ebbrezza alcolica grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, per la quale è prevista la pena della reclusione da otto a dodici anni. La medesima sanzione è inoltre comminata (comma 3) ai conducenti professionali in stato di ebbrezza alcolica anche solo media (tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Inoltre, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni, chi cagiona per colpa la morte di una persona alternativamente perché in stato di ebbrezza alcolica media (comma 4) oppure perché si sia reso autore di specifici comportamenti connotati da imprudenza particolare, come il superamento grave di limiti di velocità, l’attraversamento di incroci con semaforo rosso, la circolazione contromano, l’inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o infine sorpassi azzardati (comma 5).
Le pene comminate per le predette fattispecie sono aumentate (comma 6) se l’autore del reato non ha conseguito la patente, ha la patente sospesa o revocata, o non ha assicurato il proprio veicolo a motore, mentre sono diminuite sino alla metà (comma 7) quando l’omicidio stradale, pur cagionato dalle suddette condotte imprudenti, non sia esclusiva conseguenza dell’azione o omissione del colpevole.
Infine è stabilito un aumento della pena nel caso in cui il conducente provochi la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone (comma 8). In questo caso si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo entro il limite massimo di diciotto anni.
589-ter – Fuga del conducente in caso di omicidio stradale. In tutti i casi previsti dall’articolo precedente, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni.
590-bis – Lesioni personali stradali gravi o gravissime. Queste fattispecie, anch’esse colpose, appaiono in buona parte simmetriche a quelle dell’art. 589-bis.
Anzitutto, è mantenuto il reato di lesione personale grave e gravissima con violazione delle norme sulla circolazione stradale (comma 1), il quale non subisce variazioni quanto all’importo della pena (da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime) ma vede l’eliminazione della possibilità di applicare la multa in via alternativa alla detenzione.
Peraltro, sono sanzionate in misura maggiore le lesioni personali stradali cagionate dal conducente in stato di ebbrezza alcolica grave o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (comma 2). In particolare è comminata la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. Lo stesso vale per le lesioni cagionate per colpa dal conducente professionale in stato di ebbrezza alcolica anche solo media o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (comma 3).
È stabilita la pena della reclusione da un anno e sei mesi a tre anni (lesioni gravi) e da due a quattro anni (lesioni gravissime) per gli stessi casi in cui l’omicidio stradale è punito con la reclusione da cinque a dieci anni (commi 4 e 5).
I commi 6 e 7 sanciscono aumenti e diminuzioni di pena al ricorrere delle medesime circostanze previste dai commi 6 e 7 dell’articolo 589-bis.
Da ultimo, il comma 8 prevede l’ipotesi in cui il conducente, assumendo le condotte stabilite ai commi precedenti, cagioni lesioni a più persone, e prevede che si applichi la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma comunque non superiore ai sette anni.
590-ter – Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali. Nei casi di cui all’articolo precedente, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.
590-quater – Computo delle circostanze. In deroga alla disciplina generale è fatto divieto di equivalenza o prevalenza delle concorrenti circostanze attenuanti -salve quelle previste dagli articoli 98 e 114 c.p.- rispetto alle circostanze aggravanti relative all’omicidio stradale e alle lesioni personali stradali.
La riforma agisce infine su ulteriori elementi di non poca rilevanza. In particolare, sono raddoppiati i termini di prescrizione per il reato di omicidio stradale ed è aumentata la pena edittale minima per il reato di lesioni personali (art. 582 c.p.) che viene portata da 3 a 6 mesi di reclusione.
2. Modifiche al codice di procedura penale
La legge si premura altresì di modificare alcune norme del codice di procedura penale. Ecco le più rilevanti.
In primo luogo, l’omicidio stradale e le lesioni personali stradali vengono ad essere compresi tra i reati per i quali il giudice, anche d’ufficio, può disporre con ordinanza motivata l’esecuzione coattiva del prelevamento di campioni biologici (artt. 224-bis e 359-bis c.p.p.). Quanto alla procedura, il prelievo può essere disposto dal Pubblico Ministero nei casi urgenti e in cui sussista il pericolo che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini. In questi casi, il PM deve comunque chiedere la convalida al giudice entro 48 ore e quest’ultimo è tenuto a provvedere nelle successive 48 ore.
Sotto altro profilo, si prevede l’arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.) per il delitto di omicidio colposo stradale e l’arresto facoltativo in flagranza (art. 381 c.p.p.) per il delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime. Inoltre, per entrambe le fattispecie il PM può chiedere, per una sola volta, la proroga del termine di durata delle indagini preliminari (art. 406.2ter c.p.p.).
Sono peraltro estese al solo reato di omicidio stradale le discipline degli artt. 416.2bis e 429.3bis c.p.p., in virtù delle quali rispettivamente: a) la richiesta di rinvio a giudizio può essere depositata entro 30 giorni dalla data di chiusura delle indagini; b) tra la data del decreto che dispone il giudizio e quella fissata per il giudizio stesso non deve intercorrere un termine superiore a 60 giorni.
Infine, per il solo reato di lesioni personali stradali è disposta la citazione diretta a giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica (artt. 550-ss. c.p.p.).
3. Modifiche al codice della strada
L’intervento riformativo sul testo del codice della strada ha comportato le seguenti modificazioni.
In tema di comportamento del conducente in caso di incidente, l’art. 189.8 è stato sostituito dal seguente testo “Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subìto danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato”.
In secondo luogo si è ritenuto di disporre la revoca della patente (art. 222.2) in conseguenza della condanna o dell’applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali, anche qualora sia stata disposta la sospensione condizionale della pena. Inoltre, a seconda della gravità del fatto, l’interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi tra i 5 e i 30 anni dalla revoca.
Per fattispecie di omicidio e lesioni personali stradali è infine previsto il ritiro della patente (art. 223). A seguito del ritiro, il prefetto può sospendere provvisoriamente la patente fino a 5 anni quando ravvisi fondati elementi di responsabilità del conducente. Infine, ad una sentenza di condanna non definitiva può conseguire la proroga della sospensione della patente fino a un massimo di 10 anni.