Art. 469 c. 1 bis c.p.p. e dissenso “ostativo” del P.M.: appunti di teoria dell’interpretazione giuridica
Tribunale di Asti, Sezione Penale, 22 febbraio 2016 (ud. 8 gennaio 2016), n. 11
Giudice Giulio Corato
In tema di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.) segnaliamo la pronuncia in oggetto nella quale si affronta il tema delle condizioni per pronunciare, ai sensi dell’art. 469 comma 1 bis c.p.p., sentenza predibattimentale di non doversi procedere anche in caso di opposizione da parte del Pubblico Ministero.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Legittimità, deve ritenersi che il dissenso del P.M. non sia ostativo alla pronuncia di non doversi procedere ex art. 469 comma 1 bis c.p.p. (ai sensi del quale «La sentenza di non doversi procedere è pronunciata anche quando l’imputato non è punibile ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, previa audizione in camera di consiglio anche della persona offesa, se compare»), risultando non giustificata, sotto il profilo ermeneutico, l’estensione allo stesso comma 1 bis del paradigma procedurale di cui al precedente comma 1; paradigma avente ad oggetto fattispecie normative assai diverse e a fronte del quale il comma 1 bis non presenta lacune suscettibili di giustificare, a monte, un’estensione analogica.