ARTICOLIDIRITTO PENALEIN PRIMO PIANOLegilsazione speciale

Nuovo reato di omissioni contributive e successione delle leggi penali nel tempo

Foto Cass

Cassazione penale, Sez. III, 26 febbraio 2016 (ud. 4 febbraio 2016), n. 7884
Presidente Amoresano, Relatore Mocci

È stata depositata una delle prime sentenze in merito alla nuova configurazione del reato di cui all’art.10bis D.Lgs. 74/00, a seguito delle modifiche introdotte con la riforma dei reati tributari di cui al D.Lgs. 158/15, in vigore dallo scorso 22 ottobre.

Rispetto alla disposizione previgente[1], il nuovo testo della norma[2], se da un lato prevede una soglia di punibilità decisamente superiore (da euro 50.000 a euro 150.000), determinando così legislativamente un tasso minimo di offensività del bene giuridico, d’altro canto estende la portata della fattispecie non solo all’omesso versamento di ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, ma anche al mancato pagamento di ritenute comunque dovute in base alle dichiarazioni annuali, seppur non risultanti dalle certificazioni. La prova della ritenuta, nella nuova formulazione dell’art.10bis, può quindi prescindere dalla certificazione rilasciata al sostituto, potendo risultare sufficiente che la stessa risulti dalla dichiarazione.

Da questo punto di vista, la nuova disposizione può risultare come norma più sfavorevole e, pertanto, inapplicabile retroattivamente.

La Suprema Corte, occupandosi di un omesso versamento di euro 300.000,00 di ritenute (quindi sopra anche alle nuove soglie), riconosciuta l’esistenza di una successione di leggi penali nel tempo, ha sottolineato come il nuovo art.10bis non richiede più necessariamente la copia della certificazione. E, nel caso che qui ci occupa, gli Ermellini hanno riconosciuto che tale prova non può essere fornita dal solo contenuto della dichiarazione modello 770 che arriva dal datore di lavoro, in quanto da nessuna casella o asserzione contenuta in tale dichiarazioni emerge che il sostituto attesta, anche solo in maniera implicita, di avere rilasciato ai sostituiti le relative certificazioni.

La Cassazione ha, infatti, avvalorato le differenze tra la dichiarazione modello 770 e la certificazione rilasciata ai sostituti, in quanto documenti disciplinati da fonti distinte, rispondenti a finalità differenti e che non debbono essere presentati contestualmente.

Mancando, in conclusione, la prova della certificazione rilasciata ai sostituti, gli Ermellini hanno applicato la previgente disciplina dell’art.10bis, annullando con rinvio la sentenza di condanna.

[1] Art.10bis – Omesso versamento di ritenute certificate (previgente)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d’imposta.

[2] Art.10bis – Omesso versamento di ritenute dovute o certificate

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti, per un ammontare superiore a euro centociquantamila per ciascun periodo d’imposta.