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Quando grave è abbastanza grave? La soglia di gravità nella giurisdizione della Corte Penale Internazionale

Quando si pensa all’oggetto del diritto penale internazionale e agli episodi storici che hanno portato alla sua progressiva espansione, la riflessione cade inevitabilmente su crimini di gravità inaudita. L’utilizzo del concetto di gravità – nelle sue varie formulazioni (gravity, seriousness, etc.) – è cruciale, tanto da essere ampiamente impiegato negli strumenti internazionali che costituiscono fonti primarie di questa disciplina.

Nella pratica della Corte Penale Internazionale in particolare, lungi dall’essere una mera dichiarazione programmatica, la nozione di gravità ha assunto una particolare valenza giuridica, per alcuni versi inaspettata e di certo complessa. Pur essendo un requisito normativo dell’ammissibilità, nella pratica rappresenta lo strumento del potere di discrezionalità attribuito al Procuratore. Senza di essa, infatti, la Corte non riuscirebbe ad adempiere al proprio mandato, non avendo risorse sufficienti per investigare e perseguire ogni singola situazione virtualmente sotto la sua giurisdizione.

Per comprendere il ruolo del concetto di gravità è necessario innanzitutto conoscere i suoi meccanismi di cognizione. Lo Statuto di Roma predispone tre strade attraverso cui la Corte può essere adita: il deferimento di un dato contesto di violazioni da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ex Articolo 13, il deferimento da parte di uno Stato membro ex Articolo 14 (c.d. referral) e l’iniziativa proprio motu del Procuratore ex Articolo 15.

A prescindere dal meccanismo di cognizione utilizzato, l’Ufficio del Procuratore è chiamato a valutare per ogni situazione deferita – inter alia – la sussistenza del requisito di gravità. Se tale valutazione dà esito positivo, la situazione transiterà dallo stato di “esame preliminare” (c.d. preliminary examination) allo stato di indagine (c.d. situation). La nozione di gravità interviene ancora una volta in uno stadio successivo del procedimento, ossia nella selezione dei soggetti da perseguire penalmente nel contesto di ogni situation (c.d. case).

Il c.d. “test della gravità” è dunque doppio. In una prima fase esso ha lo scopo di individuare il cosa e il quando, ovvero le situazioni più meritevoli di trattazione fra quelle rientranti nella giurisdizione ratione temporis e ratione materiae della Corte. Una seconda valutazione servirà poi a determinare il chi: quali fra le decine (o centinaia) di autori diretti e indiretti hanno commesso crimini sufficientemente gravi da giustificare un procedimento innanzi alla Corte Penale Internazionale.

Nel presente contributo si procederà ad una breve panoramica delle fonti della gravity threshold e della sua applicazione nella pratica della Corte.