ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Ingiustificato ritenere che la sospensione del procedimento con messa alla prova sia necessariamente subordinata all’integrale risarcimento del danno

www.cortedicassazione.it

Cassazione Penale, Sez. V, 3 febbraio 2016 (ud. 18 dicembre 2015), n. 4610.
Presidente Nappi, Relatore Morelli F.

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell’art. 168 bis c.p., la Quinta Sezione della Corte di Cassazione ha lapidariamente stabilito come la sospensione del procedimento non possa essere subordinata all’integrale risarcimento del danno. Nello stesso senso ha affermato che senza il consenso espresso dell’imputato non è possibile imporre prestazioni ulteriori o modificare il programma sottoposto al giudice.

Il nuovo istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, già previsto nei confronti dei soggetti minorenni agli artt. 28 e 29, D.P.R. 22.9.1988, n.448, è stato introdotto, nei confronti dei soggetti maggiorenni al momento del fatto, nel secondo capo della Legge 28.4.2014, n.67, contenente deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio, nonché disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2.5.14 ed entrata in vigore il 17.5.14.

Il nuovo istituto è disciplinato, sul piano sostanziale, nei nuovi artt. 168 bis, 168 ter e 168 quater (introdotti dall’art. 3 della legge); sul piano processuale, nei nuovi artt. da 464 bis a 464 nonies c.p.p. (art.4) nonché nei nuovi artt. 141 bis e 141 ter disp. att. c.p.p. (art.5). Il 2 e 3 comma dell’art. 168 bis delineano il contenuto della misura, incentrata sulla prestazione di condotte riparatorie rispetto al fatto commesso, sull’affidamento dell’imputato al servizio sociale e sullo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità.

La messa alla prova comporta innanzitutto la prestazione di condotte riparatorie, volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti da reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno cagionato (2 comma, I parte).

Nel caso in esame il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con la quale il Tribunale aveva accolto la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell’art. 168 bis c.p.p., per due motivi:
– con il primo motivo si eccepisce la violazione di legge con riferimento all’art. 464 quater c.p.p., comma 4, in quanto il giudice avrebbe modificato e integrato il programma di trattamento senza il consenso dell’imputato, che era addirittura assente all’udienza in cui venne pronunciata l’ordinanza;
– con il secondo motivo si eccepisce la violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 168 bis c.p., comma 2, in quanto tale norma non prevede l’inammissibilità della richiesta di messa alla prova in caso di mancato risarcimento del danno ma impone semplicemente la valutazione delle condotte riparatorie poste in essere dall’imputato.

La Corte di Cassazione, Sez. V Pen., ha ritenuto fondato il ricorso e annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale per nuovo esame. In tema di sospensione del processo e messa alla prova dell’imputato minorenne, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice, senza la consultazione delle parti e del servizio minorile competente, imponga prescrizioni ulteriori rispetto a quelle stabilite nel progetto di intervento (Cass. Pen., Sez. V., 27.9.13, n.7429).

In termini analoghi, secondo la Corte di Cassazione, Sez. V Pen., può essere decisa la questione posta alla sua attenzione, dato che, in proposito la lettera dell’art. 464 quater c.p.p. è chiara e prevede la possibilità per il giudice di integrare o modificare il programma di trattamento con il consenso dell’imputato, consenso che nel caso in esame era mancato.

La Corte di Cassazione, inoltre, osserva che “l’indicazione contenuta nell’art. 168 bis c.p., comma 2, ha natura prescrittiva ma non assoluta, come chiaramente evidenziato dalla locuzione “ove possibile””, ed è pertanto “ingiustificato ritenere che la sospensione del procedimento con messa alla prova sia necessariamente subordinata all’integrale risarcimento del danno”.

Gloria Bordanzi

Avvocato presso il Foro di Milano. Nata nel 1986 in provincia di Brescia. Dopo il diploma di maturità scientifica, nel marzo 2011 ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, discutendo una tesi in diritto processuale penale progredito dal titolo “Modelli organizzativi e riflessi processuali penali”, relatore Prof. Piermaria Corso. Collabora stabilmente con lo Studio Legale dell’Avv. Maria Teresa Zampogna di Milano dal maggio 2011. Nel 2014 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Milano. Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano con anzianità dal 15.1.2015. Nel 2014 ha partecipato al “Corso di tecnica e deontologia dell’avvocato penalista per l’abilitazione alla difesa d’ufficio avanti la giurisdizione ordinaria e nell’ambito del centro di identificazione ed espulsione”, organizzato dalla Camera Penale di Milano ed ha conseguito l’attestato di idoneità avendo superato il colloquio finale. Dal 2015 è iscritta alle liste dei Difensori d’Ufficio di Milano. Dal 2014 è iscritta alla Camera Penale di Milano “Gian Domenico Pisapia”, aderente all’Unione delle Camere Penali Italiane. Pubblicazione: Settembre 2015 “La sentenza redatta con il sistema del c.d. “copia ed incolla” informatico degli atti d’indagine del PM”, pag. 72 e ss., in Fatti-Opinioni-Commenti Quaderno 2015, Unione Camere Penali Italiane, Osservatorio sui Processi del Doppio Binario e l’art. 111 Cost., Congresso Nazionale UCPI, Cagliari, Laruffa ed.