ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEIndagini e processo

Ancora in tema di sentenza predibattimentale di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto e dissenso del PM

Cassazione Penale, Sez. II, 23 marzo 2016 (ud. 15 marzo 2016), n. 12305
Presidente Gentile, Relatore D’Arrigo

Segnaliamo il deposito di una nuova pronuncia in ordine alla possibilità di pronunciare sentenza predibattimentale di non doversi procedere, ai sensi dell’art. 469, comma 1-bis c.p.p, per particolare tenuità del fatto anche in caso di opposizione da parte del Pubblico Ministero.

Questo il principio di diritto sancito dalla suprema Corte: la sentenza di non doversi procedere, prevista dall’art. 469, comma 1-bis, cod. proc. pen., perché l’imputato non è punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., presume che l’imputato medesimo ed il pubblico ministero non si oppongano alla declaratoria di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale.

Ricordiamo che la Cassazione si è già pronunciata con una decisione di analogo tenore: Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08-10-2015) 27-11-2015, n. 47039 secondo cui “la sentenza emessa ai sensi dell’art. 469, comma 1-bis cod. proc. pen., anche nell’ipotesi di non punibilità dell’imputato per la particolare tenuità del fatto, presuppone che l’imputato medesimo ed il PM consensualmente non si oppongano alla dichiarazione di improcedibilità, rinunciando alla verifica dibattimentale“.

Per una analisi critica di tale ultima sentenza, rinviamo alla pronuncia del Tribunale di Asti del 22 febbraio 2016 secondo cui, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, “il dissenso del P.M. non può considerarsi ostativo alla pronuncia di non doversi procedere ex art. 469 comma 1 bis c.p.p.“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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