Il pagamento di debiti tributari diversi da quelli in contestazione nel caso di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
Cassazione Penale, Sez. III, 30 giugno 2015 (ud. 22 aprile 2015), n. 27143
Presidente Mannino, Relatore Andreazza, P.G. Spinaci
Con la sentenza che si allega, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’Amministratore di una Società contro il decreto di sequestro preventivo emesso su un’imbarcazione di proprietà di tale Società ricorrente.
Nello specifico, questi i fatti oggetto della vicenda: il Tribunale di Napoli, con ordinanza dell’11 novembre 2011, ha sottoposto a sequestro preventivo un’imbarcazione, al momento dell’emissione dell’ordinanza di proprietà di una Società terza interessata, per il reato di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 contestato a tre soci della Società venditrice.
La tesi accusatoria consisteva nel sostenere che tale vendita, per l’importo di euro 180.000,00 fosse stata effettuata al fine di eludere la riscossione dei consistenti debiti tributari maturati dagli indagati.
La difesa, con il proprio ricorso ha contestato la tesi accusatoria, evidenziando in particolare come la vendita non fosse affatto simulata, in quanto il prezzo era stato effettivamente pagato attraverso uno scoperto di conto corrente poi ripianato con un mutuo; inoltre, è stato evidenziato come, con il prezzo di vendita del natante, si sia provveduto a pagare debiti tributari; ed infine è stato sottolineato come il prezzo di vendita fosse congruo al valore del mercato del tempo.
La Suprema Corte ha accolto solo in parte il ricorso proposto; infatti gli ermellini hanno preliminarmente valutato come logiche le ragioni, spiegate nell’ordinanza, per le quali la vendita del natante dovrebbe ritenersi fraudolenta.
Sul punto è stato dato rilievo da un lato al tempus della costituzione della nuova Società acquirente, in quanto avvenuta solamente venti giorni prima della vendita dell’imbarcazione, e dall’altro alle condotte valutate come idonee a dimostrare un’ingerenza negli affari della società acquirente da parte di un noto personaggio riconducibile alla società alienante, il quale avrebbe garantito un mutuo di euro 180.000,00 alla società acquirente, il cui Amministratore (cioè colui che ha proposto il ricorso oggetto della presente sentenza) è risultato essere il cognato di tale personaggio.
Tuttavia, ciò posto, la Suprema Corte ha correttamente “ricordato” che il reato di cui all’art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 necessita, quanto all’elemento soggettivo, del dolo specifico, in quanto la condotta di alienazione simulata o il compimento di altri atti fraudolenti, che devono essere idonei a rendere inefficacie la procedura di riscossione coattiva, “devono essere finalizzati alla sottrazione al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte”.
Nel caso in oggetto i denari ricavati dalla vendita del natante, come detto pari ad euro 180.000,00, furono interamente utilizzati per pagare l’Erario; sicché, stante la formulazione della norma in esame, una condotta che non solo non porti un danno all’Erario, ma addirittura sia effettivamente idoneo a determinare dei benefici, “non può certo dirsi accompagnata dal dolo specifico.”
Altresì, la Corte, superando l’orientamento indicato nell’ordinanza dal Tribunale di Napoli, ha posto correttamente quale punto centrale della vicenda (in materia di elemento soggettivo) il fatto che l’uso del denaro incassato dalla vendita dell’imbarcazione fosse stato utilizzato per saldare dei debiti tributari; in particolare la Suprema Corte ha posto l’attenzione sul fatto che “indipendentemente dal fatto che le imposte, in tal modo pagate fossero quelle per le quali sia eventualmente pendente un’azione di riscossione o altre; e, del resto, se, per costante indirizzo di questa Corte, un’azione di recupero o riscossione (nella fattispecie de qua non risultante come intrapresa) nemmeno è necessaria per la configurazione del reato attesa la natura di pericolo dello stesso[1], diverrebbe evidentemente problematica, se non arbitraria, la stessa individuazione dei debiti tributari da privilegiare rispetto ad altri.”
Pertanto, alla luce del principio sopra enunciato, per poter considerare irrilevante, circa il fumus, il versamento all’Erario dei denari derivanti dalla vendita del natante, il Tribunale avrebbe dovuto dimostrare che il prezzo di vendita fosse effettivamente inferiore a quello reale.
E solamente in quest’ultima ipotesi, prosegue la Corte, “pur in presenza di un versamento del corrispettivo ricavato al fine di pagare un debito tributario, potrebbe in astratto ritenersi ugualmente perseguita la finalità di ledere le legittime aspettative del fisco ovviamente volte ad incamerare l’effettivo valore del bene compravenduto.”
Solo un eventuale atto così posto in essere sarebbe legittimamente possibile qualificarlo come illegittimo; tuttavia, sul punto in questione, così come evidenziato dal ricorrente, il Tribunale del riesame si era limitato ad indicare il natante venduto per “un certo valore”, indicazione questa nient’affatto sufficiente.
E proprio per tali motivi la Cassazione ha disposto l’annullamento dell’ordinanza rinviando al Tribunale di Napoli per un nuovo esame su questo specifico punto.
[1] Cass. Pen. Sez. III, n. 39079 del 9-4-2013