Coltivazione di stupefacenti, grado di maturazione della pianta e principio di offensività
Cassazione Penale, Sez. VI, 21 gennaio 2016 (ud. 21 ottobre 2015), n. 2618
Presidente Ippolito, Relatore Fidelbo
L’Autore commenta la sentenza n. 2618/2016 con cui la sesta Sezione, dopo aver confermato gli approdi ermeneutici maggioritari sui rapporti tra il delitto di coltivazione ex art. 73 d.P.R. 309/1990 e il principio di offensività, ne ricava un importante corollario sulla rilevanza, ai fini della configurazione del delitto de quo, del grado di maturazione delle piante coltivate, alimentando il dibattito che da tempo si registra, sul punto, in giurisprudenza e in dottrina.
Il contributo analizza dunque i due punti nevralgici della sentenza. Dapprima, dopo brevi cenni sui reati di pericolo, si offre una panoramica sull’evoluzione giurisprudenziale circa la natura giuridica del delitto di coltivazione, per poi enucleare i termini del dibattito sull’influenza che lo stato di maturazione delle piante può comportare sul perfezionamento del reato.
Le osservazioni finali manifestano l’adesione dell’Autore alla tesi dell’inoffensività della coltivazione di piante non giunte a maturazione, nonché la proposta di una consequenziale rivalutazione del momento perfezionativo del reato.