ARTICOLICONTRIBUTIDIRITTO PENALE

Riforma del falso in bilancio e configurabilità del c.d. “falso valutativo”

A cura di Andrea Orabona e Giulia Piva

La recente riforma sul falso in bilancio, introdotta con L. 27 maggio 2015 n. 69, ha profondamente modificato la disciplina dei reati di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e ss. C.c., sollevando immediatamente un importante contrasto interpretativo in ordine alla configurabilità del c.d. “falso valutativo” – a fronte dell’intervenuta abrogazione letterale dell’espressione “ancorchè oggetto di valutazioni” dall’elemento oggettivo delle fattispecie incriminatrici di riferimento.

Invero, la Suprema Corte di cassazione, già più volte chiamata a pronunciarsi in merito, ha reso pronunce tra loro nettamente contrastanti – escludendo, in un primo momento, la rilevanza delle false valutazioni dal perimetro dei reati ex artt. 2621 e 2622 C.c. per successivamente affermare, nella recente pronuncia n. 890/2016, la punibilità del c.d. “falso valutativo” – tanto da rendere necessario l’imminente intervento delle Sezioni Unite per dirimere la contrastata quaestio iuris.

La risposta che deve darsi a tale contrasto giuridico non può dipendere unicamente da un’analisi esegetica della riforma sul falso in bilancio, dovendosi inquadrare all’interno di un più ampio contesto generale – con particolare riguardo alle finalità concretamente perseguite dal legislatore in occasione del recente intervento riformatore di cui alla L. 69/2015, ovvero, di trasparenza e veridicità delle rappresentazioni contabili contenute nelle comunicazioni sociali dirette ai soci e/o al pubblico dei risparmiatori.

In particolare, gli attuali articoli 2621, 2622 C.c. sanzionano le condotte di volontaria esposizione in bilancio di fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero, di omissione di fatti materiali rilevanti – univocamente dirette ad alterare la fedele percezione dei terzi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, di una specifica compagine societaria e/o del Gruppo al quale la stessa appartiene.

Sotto questo profilo, non può certamente dubitarsi come nella locuzione “fatti materiali” di cui agli artt. 2621, 2622 C.c. rientrino a fortiori le valutazioni di dati veicolati nelle comunicazioni sociali – in quanto anch’esse suscettibili di costituire oggetto di mendacio e, vieppiù, nel caso di violazione dei criteri di stima imposti per la redazione del bilancio dal Codice civile, dalla normativa comunitaria, ovvero, dai principi contabili internazionali direttamente applicabili.

Invero, la maggior parte delle voci esposte in bilancio costituiscono indubbiamente il frutto di valutazioni – con la conseguenza che l’eventuale estromissione delle stesse dal profilo oggettivo delle fattispecie di false comunicazioni sociali determinerebbe una drastica riduzione della portata normativa della medesima incriminazione, oltre alla conseguente frustrazione della finalità di repressione dei reati di falso in bilancio ad opera del legislatore nazionale.

La riforma di cui alla L. n. 69/2015 pone infine un altro interrogativo agli operatori di diritto penale – identificato nell’eventuale sussunzione dell’ipotesi di “falso qualitativo” nella recente versione degli artt. 2621, 2622 C.c. – quale “falsità” legata alla mera classificazione, ovvero, qualificazione delle poste iscritte in bilancio o nelle altre comunicazioni sociali previste ex lege.

Ad avviso di chi scrive, appare plausibile l’attuale rilevanza penale di consimili condotte, comprendendo l’attuale nozione di “fatto materiale” tutti quegli elementi oggettivi correlati alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, di una società o del Gruppo d’appartenenza – con la conseguenza secondo cui un’erronea classificazione delle voci di bilancio possa integrare certamente un fatto materiale non corrispondente al vero (anche in assenza di un mendacio sulla quantificazione del dato contabile) – idoneo ad alterare la percezione dei soggetti/terzi sulla reale rappresentazione della situazione economico/finanziaria della compagine societaria di volta in volta veicolante le comunicazioni sociali previste ex lege.

Ovviamente, la rilevanza penale del “falso qualitativo” ex artt. 2621, 2622 C.c. dipenderà – non solo – dalla sussistenza mendace classificazione di un fatto materiale – ma bensì – dalla sinergica concorrenza degli ulteriori elementi costitutivi richiesti dalle fattispecie di false comunicazioni sociali, ed, in particolare, della finalità di “conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto” con modalità concretamente idonee ad “indurre altri in errore”, ovvero, i soci o il pubblico dei risparmiatori.

Tali osservazioni appaiono, inoltre, ancor più condivisibili in virtù dell’attuale riqualificazione delle fattispecie delittuose di cui agli artt. 2621, 2622 C.c. in veste di reati di pericolo concreto – configurabili indipendentemente dalla realizzazione di un danno patrimoniale a soggetti/terzi (soci, creditori o pubblico dei risparmiatori) in seguito alla perpetrazione di ambedue le condotte, vuoi attive vuoi omissive, oggetto d’incriminazione.

Senza, infine, sottacere come l’importanza di delineare – in modo tipico e razionale – le condotte idonee ad integrare le nuove fattispecie di falso in bilancio si rifletta ampiamente sulla portata dell’eventuale responsabilità penale/amministrativa in capo alle società ai sensi del D. Lvo 2001/231.

L’art. 25-ter del medesimo Decreto Legislativo annovera, infatti, entrambe le fattispecie incriminatrici ex artt. 2361, 2622 C.c. tra i reati/presupposto sottesi all’applicazione dello specifico titolo di responsabilità e sistema sanzionatorio degli enti (ad oggi, peraltro, fortemente inasprito propriamente in riferimento alle condotte di falso in bilancio) – con la conseguenza che il riconoscimento di rilievo penale alle condotte di “falso valutativo” o “falso qualitativo” riverbererà indubbiamente i propri effetti anche in capo alle società e persone giuridiche – in caso di realizzazione di reati di false comunicazioni sociali ad opera di soggetti/apicali nell’interesse o a vantaggio della compagine societaria ove i medesimi esplicano le proprie funzioni o qualifiche aziendali.