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Inammissibilità del ricorso in Cassazione e declaratoria di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di appello

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 25 marzo 2016 (ud. 17 dicembre 2015), n. 12602
Presidente Santacroce, Relatore Milo

Sono state depositate le motivazioni della sentenza n. 12602 delle Sezioni Unite, con la quale è stata fornita risposta al seguente quesito:

«Se la Corte di cassazione, adita con ricorso inammissibile, possa dichiarare la prescrizione del reato intervenuta prima della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede o nei motivi di ricorso».

Questo il primo principio di diritto affermato dalla Suprema Corte.

«L’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609, comma 2, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronunzia della sentenza d’appello, ma non eccepita nel grado di merito, né rilevata da quel giudice e neppure dedotta con i motivi di ricorso».

A diversa conclusione – precisa tuttavia la Corte – deve pervenirsi nel caso in cui con il ricorso per cassazione è dedotta, sia pure come unica doglianza, l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d’appello, ma non eccepita dalla parte interessata nel grado di merito né rilevata da quel giudice. In questa ipotesi, il ricorso non può ritenersi inammissibile e la causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito deve essere rilevata e dichiarata, in accoglimento del proposto motivo, in sede di legittimità.

Questo, dunque, il secondo principio di diritto:

«E’ ammissibile il ricorso per cassazione col quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.».

Redazione Giurisprudenza Penale

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