L’evasione IRAP non è condotta penalmente rilevante
Cassazione Penale, Sez. III, 30 marzo 2016 (ud. 26 gennaio 2016), n. 12810
Presidente Grillo, Relatore Di Nicola
Con la sentenza n. 12810/2016, depositata ieri 30 marzo, la Sezione III è tornata a porsi la questione della rilevanza penale delle condotte di evasione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Come già in passato aveva fatto (vedi ex multis Cass. pen. n. 11147/2012), la Cassazione ha fornito risposta negativa.
Nel caso di specie, il ricorrente impugnava l’ordinanza con la quale il tribunale del riesame aveva rigettato l’istanza avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P in relazione al reato ex art. 5 D. lgs. 74/2000. Tale ultimo provvedimento ravvisava la condotta del ricorrente che, in qualità di legale rappresentante di una S.r.l., ometteva di presentare le dichiarazioni IRES e IRAP per gli anni di imposta 2010-2012, e conseguentemente ordinava il sequestro dell’intera somma come profitto del reato di omessa dichiarazione.
Come unico motivo, il ricorrente lamentava l’erronea inclusione dell’IRAP ai fini del calcolo del profitto del reato.
Orbene, il Supremo Collegio ha accolto il ricorso chiarendo che “la legge non conferisce rilevanza penale all’eventuale evasione dell’imposta regionale sulle attività produttive, non trattandosi di un’imposta sui redditi in senso tecnico”.
Inoltre, ricorda la Corte, “le dichiarazioni costituenti l’oggetto materiale del reato (..) sono solamente le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IVA” e di conseguenza “nel sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (..) ai fini della quantificazione del profitto del reato è irrilevante l’evasione dell’imposta regionale sulle attività produttive (..), che non è un’imposta sui redditi in senso tecnico”.
La pronuncia in esame muove essenzialmente dall’interpretazione restrittiva della locuzione “imposte sui redditi o sul valore aggiunto” del citato articolo 5. Ciò posto, ed ampliato l’orizzonte interpretativo oltre il solo articolo 5, si nota che tutte le fattispecie del decreto 74 in tanto sono penalmente rilevanti in quanto sono poste in essere con riferimento alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
Conclude pertanto questa Redazione che l’irrilevanza penale dell’evasione IRAP non colpisce la sola omissione della dichiarazione, ma tutte le condotte illecite riferibili a tale tributo.